Cassazione Penale, Sentenza n. 7387/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione avverso la sentenza di appello che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado confermando la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorrente deduce che i giudici non hanno motivato sull'elemento psicologico (dolo specifico) richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, non hanno individuato correttamente la pena base, e hanno rifiutato la valutazione di documenti prodotti in appello (visure PRA e certificati di rottamazione) e la richiesta di escussione del rappresentante della Veicar s.r.l.; inoltre si lamenta l'omissione di elementi probatori come la circostanza che i veicoli fossero privi di valore commerciale al momento del fallimento e la condizione di usura cui era sottoposto l'imputato.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata lacunosa e confusa, in particolare perché non ha affrontato l'elemento soggettivo richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale e ha confuso le due fattispecie (bancarotta documentale semplice vs fraudolenta). Ha censurato anche il rifiuto di ammettere e valutare le visure PRA e i certificati di rottamazione prodotti in appello, affermando che tali documenti potevano essere legittimamente acquisiti nel fascicolo del dibattimento. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo esame, rimettendo alla corte di merito la valutazione delle prove e degli elementi di diritto indicati.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle formalità processuali; non oggetto di specifica interpretazione sostanziale nella motivazione, ma indicato fra le norme di impugnazione
art. 546 lett. e), nn. 1,2,4 cod. proc. pen.
Richiamato come norma innestante le modalità delle conclusioni del Pubblico Ministero in Cassazione; non determinante nel merito, ma richiamato nel procedimento
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamata in ordine ai vizi di motivazione dedotti (contraddittorietà, insufficienza della motivazione) che giustificano la censura in Cassazione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i motivi ammessi in ricorso; il motivo è stato esaminato nei limiti di tale disciplina
art. 216 legge fallimentare (bancarotta documentale) e art. 217 legge fallimentare
La Corte distingue le diverse ipotesi di bancarotta documentale: per la bancarotta fraudolenta documentale è richiesto il dolo specifico (intento di recare pregiudizio ai creditori) e, se contempla sottrazione/distruzione/omessa tenuta, occorre dimostrare il nesso con l'impossibilità di ricostruire patrimonio e affari. Per la bancarotta semplice documentale può essere rilevante anche la colpa o il dolo generico, e l'oggetto materiale va individuato in relazione alle dimensioni e natura dell'impresa
art. 2214 cod. civ. (scritture contabili obbligatorie)
La Corte afferma che l'individuazione delle scritture obbligatorie va fatta caso per caso rispetto a dimensioni e natura dell'impresa e che l'oggetto materiale del reato può coincidere tra le fattispecie ma si differenzia per l'elemento soggettivo e per l'effetto impeditivo sulla ricostruzione del patrimonio
art. 18 d.p.r. 600/1973
Rilevato come riferimento normativo alla disciplina di contabilità semplificata e alle possibilità di tenuta semplificata delle scritture fiscali, utile per definire quali scritture siano obbligatorie
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione dell'inutilità o meno di una rinnovazione istruttoria in appello; la Corte osserva che la documentazione acquisita in appello può essere ammissibile se inserita ritualmete nel fascicolo del dibattimento
d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (attuazione direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso)
Usato per spiegare che il certificato di rottamazione prevede l'impegno alla cancellazione dal PRA e che la prova della rottamazione può risultare da certificazioni e visure PRA; la Corte ha ritenuto illegittimo escludere a priori tali documenti
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. U. n. 33748/2005; diverse sez. 5 sentenze)
La Corte richiama precedenti per stabilire che i documenti prodotti in appello possono essere acquisiti se inseriti nel fascicolo e per specificare i criteri di distinzione tra le fattispecie di bancarotta documentale e fraudolenta
Massime di principio
- In caso di bancarotta documentale occorre sempre distinguere tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta: valutare oggetto materiale (quali scritture sono obbligatorie per l'impresa) e elemento soggettivo (colpa/dolo generico vs dolo specifico con intento di recare pregiudizio ai creditori).
- La mera affermazione della distruzione o mancanza di scritture non è sufficiente: il giudice deve motivare in modo espresso sull'elemento psicologico richiesto dalla fattispecie contestata.
- Documenti prodotti in sede d'appello (es. visure PRA, certificati di rottamazione) possono essere ammessi e valutati se introdotti correttamente nel fascicolo e in contraddittorio; il rifiuto automatico è censurabile.
- Se la corte di appello confonde le fattispecie o trascura rilevanti profili probatori o di diritto, la Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo esame anche su questioni di fatto e di prova.
- Nel caso di beni (es. veicoli) ritenuti sottratti, va valutata la loro effettiva esistenza e valore al momento del fallimento: certificazioni di cancellazione/rottamazione e visure PRA sono rilevanti per determinare se ci sia stata distrazione di beni.
- La qualificazione della tenuta delle scritture (ordinaria vs semplificata) deve essere adeguatamente motivata dal giudice, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impresa; l'errata qualificazione può incidere sulla configurazione del reato.
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