Corte di giustizia, Ordinanza C-538/21
Order of the Court (Chamber determining whether appeals should proceed) of 21 December 2021. — Republic of Cyprus v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-538/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in sede di filtro dell’impugnazione ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto, ha ritenuto che la Repubblica di Cipro non avesse dimostrato che i motivi di ricorso sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. In particolare, le doglianze relative ai marchi di certificazione, al rischio di confusione, al carattere distintivo e alla mala fede sono state giudicate troppo generiche o non adeguatamente argomentate. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata autorizzata a procedere e la Repubblica di Cipro è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Impugnazione in materia di marchi UE: la Corte respinge la domanda di autorizzazione a procedere perché il ricorso non dimostra che le questioni sollevate siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se l’impugnazione contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio dell’Unione europea, riferita in particolare alla funzione essenziale del marchio di certificazione, alla valutazione del rischio di confusione, al carattere distintivo dei marchi di certificazione e alla mala fede del titolare del marchio contestato, sollevi una questione significativa ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, tale da consentire l’esame dell’impugnazione nel merito.
Principio di diritto
Un’impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di marchi dell’Unione europea non è ammessa a procedere se la domanda di autorizzazione non dimostra, in modo concreto, preciso e autosufficiente, che i motivi dedotti sollevano una questione di diritto significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La mera affermazione che il Tribunale avrebbe errato nella qualificazione della funzione essenziale di un marchio di certificazione, nella valutazione del carattere distintivo o della mala fede, senza indicare chiaramente gli errori, i passaggi pertinenti e la rilevanza sistemica della questione, è insufficiente.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Impugnazione in materia di marchio UE e filtro di ammissibilità
La pronuncia riguarda un’ordinanza della Corte di giustizia resa nell’ambito del meccanismo di selezione delle impugnazioni previsto per le decisioni del Tribunale in materia di marchi dell’Unione europea. Il procedimento trae origine da una controversia di nullità relativa al marchio "Halloumi Vermion" tra la Repubblica di Cipro e Filotas Bellas & Yios AE, decisa in primo grado dal Tribunale e oggetto di impugnazione da parte della Repubblica di Cipro.
Fatti e procedimento principale
Il Tribunale aveva respinto il ricorso della Repubblica di Cipro volto all’annullamento di due decisioni della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 febbraio 2019 e del 9 aprile 2019, rese in procedimenti di nullità. Contro la sentenza del Tribunale, la Repubblica di Cipro ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte, chiedendo l’annullamento della decisione del Tribunale.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama innanzitutto il regime speciale di filtraggio delle impugnazioni contro decisioni del Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO:
- primo comma dell’articolo 58a dello Statuto della Corte, che subordina la proponibilità dell’impugnazione all’autorizzazione preventiva della Corte;
- terzo comma dell’articolo 58a, che consente l’ammissione solo quando l’impugnazione solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che disciplinano il contenuto della domanda di autorizzazione e la decisione con ordinanza motivata. La Repubblica di Cipro invocava inoltre l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea.
Questioni prospettate dalla ricorrente
A sostegno della domanda di autorizzazione a procedere, la Repubblica di Cipro articolava cinque argomenti principali:
- il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), trascurando la funzione essenziale del marchio di certificazione e applicando per analogia la giurisprudenza sui marchi collettivi;
- il Tribunale avrebbe errato nel valutare il carattere distintivo dei marchi di certificazione, assimilandoli a segni descrittivi o generici e non riconoscendo il loro valore distintivo proprio;
- il Tribunale avrebbe omesso di considerare il carattere distintivo autonomo o l’uso commerciale dei marchi di certificazione;
- il Tribunale avrebbe applicato in modo improprio la propria giurisprudenza sui marchi individuali, in contrasto con la giurisprudenza della Corte citata dalla ricorrente;
- il Tribunale avrebbe escluso la mala fede del titolare del marchio contestato nonostante questi non fosse un utilizzatore certificato.
Ragionamento della Corte sul criterio di ammissibilità
La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare, in modo chiaro e dettagliato, che l’impugnazione solleva una o più questioni di diritto significative ai fini dell’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione. Non basta affermare che il Tribunale abbia commesso errori di diritto: occorre indicare con precisione la disposizione o la giurisprudenza asseritamente violata, spiegare l’errore compiuto, identificare i passaggi contestati della sentenza impugnata e mostrare perché la questione abbia rilievo sistemico oltre il caso concreto.
Per quanto riguarda la censura sulla funzione essenziale del marchio di certificazione e sul rischio di confusione, la Corte osserva che la Repubblica di Cipro si è limitata a formulare argomenti troppo generici, senza dimostrare concretamente la portata sistemica della questione. La sola circostanza che la Corte non si sia ancora pronunciata in modo specifico su tale tema non basta, di per sé, a renderlo significativo ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.
Quanto alle doglianze sul carattere distintivo dei marchi di certificazione, la Corte rileva che la domanda di autorizzazione non indicava con sufficiente precisione i punti della sentenza del Tribunale contestati né le pronunce specifiche della Corte che sarebbero state disattese. Anche in questo caso mancava una spiegazione adeguata della rilevanza generale delle questioni prospettate.
Infine, con riferimento alla mala fede del titolare del marchio contestato, la Corte osserva che la Repubblica di Cipro non aveva chiarito in che modo la sentenza del Tribunale si ponesse in contrasto con la giurisprudenza invocata, né perché tale eventuale contrasto avrebbe posto una questione significativa per il diritto dell’Unione.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la domanda di autorizzazione a procedere non è idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. L’impugnazione non è quindi ammessa a procedere. In applicazione delle regole sulle spese, la Repubblica di Cipro sopporta le proprie spese.
Principi emergenti
La pronuncia conferma che, nel sistema di filtro ex articolo 58a dello Statuto, la parte ricorrente deve fornire un’argomentazione rigorosa e specifica sulla rilevanza generale delle questioni dedotte. La mera critica alla valutazione del Tribunale in materia di marchi di certificazione, distintività o mala fede non è sufficiente se non accompagna l’errore dedotto con una dimostrazione concreta della sua incidenza sull’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 21 dic 2021Corte di giustizia, Sentenza C-357/19
- Sentenza · 21 dic 2021Corte di giustizia, Sentenza C-874/19
- Sentenza · 21 dic 2021Corte di giustizia, Sentenza C-934/19
- Sentenza · 21 dic 2021Tribunale, Sentenza T-721/18
- Sentenza · 21 dic 2021Corte di giustizia, Sentenza C-124/20
- Sentenza · 21 dic 2021Corte di giustizia, Sentenza C-146/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →