Sentenza del 17/12/2018 n. 8978 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Sentenza divorzio - Immobili locati ex coniugi - Ex coniuge assegnatario - Canoni locazione - Mancata percezione - Ente impositore - Assoggettamento IRPEF - Redditi diversi - Esclusione - Assimilazione assegno mantenimento - Sussiste - Assimilazione redditi lavoro dipendente - Rileva - Principio cassa - Mancata considerazione - Illegittimità atto impositivo - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’atto impositivo è stato ritenuto illegittimo e deve essere annullato nella parte in cui recuperava l’IRPEF sui canoni non effettivamente percepiti dall’ex coniuge assegnatario. L’ente impositore, pur qualificando i proventi come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non aveva considerato la mancata percezione nell’anno d’imposta e aveva quindi violato il principio di cassa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’ente impositore aveva assoggettato a IRPEF i canoni relativi a immobili locati assegnati all’ex coniuge dalla sentenza di divorzio, nonostante quest’ultimo non li avesse effettivamente percepiti. La questione riguardava la qualificazione fiscale dei canoni: non come redditi diversi, ma come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in quanto riconducibili all’assegno di mantenimento. In tale qualificazione doveva essere applicato il principio di cassa, secondo cui il reddito è imponibile nell’anno in cui viene effettivamente percepito.
Norme richiamate
Art. 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La norma disciplina i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Nel caso esaminato, l’assimilazione dei canoni all’assegno di mantenimento comporta l’applicazione del principio di cassa: l’imposizione è legittima solo sui proventi effettivamente percepiti.
Massime di principio
- Quando un provento è qualificato fiscalmente come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, di regola deve essere tassato secondo il principio di cassa, cioè nell’anno della percezione effettiva.
- La mera titolarità, assegnazione o disponibilità giuridica di un immobile o di un credito non basta necessariamente a dimostrare l’esistenza di un reddito imponibile già percepito.
- In presenza di canoni di locazione non incassati, l’ente impositore deve verificare la concreta percezione delle somme e non può procedere automaticamente alla tassazione sulla base del solo contratto o dell’assegnazione dell’immobile.
- La qualificazione fiscale attribuita dall’amministrazione finanziaria deve essere coerente con il relativo criterio di imputazione temporale: se vengono applicate le regole dei redditi assimilati al lavoro dipendente, non è legittimo prescindere dal principio di cassa.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra redditi fondiari o diversi, soggetti a regole proprie, e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali rileva normalmente l’effettiva percezione.
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