Tribunale, Sentenza T-471/25
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 25 March 2026. — ABB Asea Brown Boveri Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for EU word mark NAVIGATE – Absolute ground for refusal – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-471/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di ABB contro il diniego di registrazione del marchio UE verbale NAVIGATE. La Corte conferma che il segno è percepito dal pubblico professionale come indicazione del fine dei servizi richiesti, ossia guidare il cliente attraverso questioni complesse nel settore delle installazioni di distribuzione elettrica. Per questo il segno è descrittivo e, di conseguenza, privo di carattere distintivo. Vengono inoltre esclusi gli argomenti fondati su precedenti registrazioni e su una pretesa violazione della parità di trattamento.
Marchio UE verbale "NAVIGATE": legittimo il diniego di registrazione per carattere descrittivo rispetto a servizi di formazione, consulenza e sicurezza nel settore delle installazioni di distribuzione elettrica
La questione giuridica
Se il segno verbale NAVIGATE sia descrittivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, dei servizi richiesti nelle classi 41, 42 e 45, e quindi non registrabile come marchio UE; di riflesso, se tale qualificazione comporti anche la mancanza di carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e se la mancata considerazione di precedenti registrazioni integri violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione.
Principio di diritto
Un marchio verbale deve essere rifiutato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 quando, per almeno uno dei suoi possibili significati, sia immediatamente percepito dal pubblico di riferimento come indicazione del fine o dell’utilità dei servizi richiesti, anche senza descriverne in modo completo la natura tecnica. Nel caso di specie, NAVIGATE, inteso come "guidare" o "aiutare a gestire una questione complessa", è descrittivo dei servizi di formazione, consulenza, valutazione dei rischi e sicurezza nel settore delle installazioni di distribuzione elettrica; da ciò discende anche il difetto di carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Il richiamo a registrazioni anteriori non può prevalere su un corretto accertamento della legalità, sicché non vi è violazione dei principi di parità di trattamento o buona amministrazione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE verbale "NAVIGATE": diniego di registrazione per carattere descrittivo
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da ABB Asea Brown Boveri Ltd contro la decisione della prima commissione di ricorso EUIPO che ha confermato il rifiuto di registrazione del marchio verbale NAVIGATE. Il Tribunale esamina la qualificazione del segno rispetto a servizi di formazione, consulenza e sicurezza connessi alle installazioni di distribuzione elettrica.
Fatti e procedimento amministrativo
ABB aveva depositato il 16 aprile 2024 una domanda di marchio UE per il segno verbale NAVIGATE per servizi delle classi 41, 42 e 45. L’esaminatore aveva respinto la domanda ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001; la commissione di ricorso ha poi confermato il rigetto ritenendo il segno descrittivo dei servizi richiesti, in quanto evocativo dell’idea di guidare o orientare l’utente attraverso scelte, rischi e problemi del settore.
Normativa rilevante e contesto interpretativo
Il Tribunale richiama l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui non sono registrabili i segni composti esclusivamente da indicazioni che possano servire, nel commercio, a designare specie, qualità, quantità, destinazione, valore o altre caratteristiche dei servizi. Richiama inoltre l’articolo 7, paragrafo 2, che consente il rilievo del motivo di nullità anche se sussiste solo in una parte dell’Unione. Sul piano processuale viene ribadito che il ricorso al Tribunale ha ad oggetto il controllo di legittimità della decisione della commissione di ricorso, con esclusione di documenti prodotti per la prima volta in giudizio.
Documenti nuovi prodotti in giudizio
Il Tribunale dichiara irrilevanti i documenti allegati per la prima volta davanti a sé dall’attrice, relativi a studi sul significato metaforico di "navigation". Tali documenti non facevano parte del fascicolo amministrativo dinanzi a EUIPO e non possono essere presi in considerazione nel sindacato di legittimità della decisione impugnata.
Carattere descrittivo del segno NAVIGATE
Il Tribunale accoglie l’impostazione di EUIPO secondo cui il termine inglese "navigate" non è limitato al senso nautico originario, ma è comunemente usato anche in contesti diversi, tra cui business, internet e telecomunicazioni. Nel linguaggio corrente può significare anche "guidare un’attività in una certa direzione" o "gestire efficacemente una situazione difficile".
Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), il giudice ribadisce che:
- è sufficiente che almeno uno dei possibili significati del segno sia descrittivo;
- la valutazione va compiuta in rapporto ai servizi concreti e alla percezione del pubblico di riferimento;
- il segno deve presentare un nesso sufficientemente diretto e specifico con i servizi, tale da consentire un’immediata comprensione descrittiva senza ulteriore sforzo interpretativo.
Nel caso di specie, il pubblico rilevante è costituito principalmente da professionisti anglofoni dell’Unione, con livello di attenzione superiore alla media. In tale contesto, NAVIGATE viene percepito come indicazione della funzione o della destinazione dei servizi: aiutare a orientarsi e a gestire problemi complessi nel settore delle installazioni di distribuzione elettrica.
Valutazione per categorie di servizi
Il Tribunale esamina separatamente i tre gruppi di servizi indicati dalla commissione di ricorso.
Classe 41: formazione e insegnamento
Per i servizi di formazione, istruzione, seminari e sicurezza elettrica, NAVIGATE comunica immediatamente l’idea di un’attività volta a guidare il cliente attraverso le complessità e i rischi del settore, con funzione di orientamento e prevenzione dei pericoli. Non è necessario che il segno descriva in modo completo il contenuto didattico o la natura tecnica specifica del servizio.
Classe 42: consulenza, studi tecnici, testing e sostenibilità
Per i servizi di consulenza tecnologica, ingegneristica, perizie, test di qualità, consulenza in materia di efficienza energetica, sostenibilità, compensazione del carbonio e sicurezza informatica, il segno è visto come indicazione del fine di guidare il cliente tra opzioni tecniche, regolatorie e strategiche. Il Tribunale sottolinea che non occorre che il segno indichi la precisa natura tecnica del servizio; è sufficiente che indichi il suo intended purpose.
Classe 45: consulenza di sicurezza e valutazione dei rischi
Per i servizi di security consultancy e risk assessment, il nesso descrittivo è ancora più evidente, poiché tali servizi consistono per loro natura nell’aiutare il cliente a identificare, analizzare e gestire rischi e misure di prevenzione. NAVIGATE comunica direttamente l’idea di assistenza nel fronteggiare situazioni complesse o rischiose.
Rapporto tra descrittività e difetto di distintività
Il Tribunale ricorda che un segno descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), è necessariamente anche privo di carattere distintivo ai sensi della lettera b). Poiché il diniego per descrittività è già fondato, non occorre esaminare autonomamente il secondo motivo di ricorso.
Principi di parità di trattamento e buona amministrazione
L’attrice invocava precedenti registrazioni del termine "navigate" per sostenere una disparità di trattamento. Il Tribunale respinge la censura: un richiedente non può invocare a proprio favore un’eventuale decisione illegittima adottata in favore di terzi. La tutela della parità di trattamento deve infatti conciliarsi con il principio di legalità; se il segno è correttamente rifiutato nel caso concreto, le registrazioni anteriori non possono imporre un esito diverso.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Poiché EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di udienza orale e nessuna udienza si è tenuta, ciascuna parte sopporta le proprie spese.
Principio affermato
Un segno verbale è descrittivo, e quindi non registrabile come marchio UE, quando il pubblico professionale di riferimento lo comprende immediatamente come indicazione della destinazione o della funzione dei servizi, anche se il segno non ne descrive in modo tecnico e completo il contenuto. Nel settore delle installazioni di distribuzione elettrica, il termine NAVIGATE è idoneo a evocare la guida del cliente attraverso questioni complesse e rischi, sicché il rifiuto di registrazione è legittimo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001.
Come è indicizzato
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