Cassazione Penale, Ordinanza n. 02841/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., deducendo profili che attengono al merito della responsabilità e del trattamento sanzionatorio: l'asserita irrilevanza penale del fatto contestato, il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti e la mancata considerazione delle circostanze generiche già riconosciute per i fatti unificati sotto il vincolo della continuazione. La Corte di cassazione rileva però che tali doglianze eccedono i limiti del ricorso ammissibile contro una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis c.p.p., poiché in quel caso sono deducibili soltanto questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione del giudice rispetto al concordato ovvero all'applicazione di una pena illegale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure prospettate fossero estranee ai ristretti limiti di ricorribilità in cassazione contro la sentenza resa in concordato in appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ha pronunciato de plano l'inammissibilità e ha applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza pronunciata in concordato in appello è ricorribile per cassazione solo entro limiti molto ristretti, circoscritti a vizi sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero, sulla difformità della decisione rispetto al concordato o sulla pena illegale.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità seguono le conseguenze economiche previste dalla norma, incluse spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per vizi inerenti alla formazione del consenso, al mancato consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo o all'eventuale applicazione di una pena illegale.
- Sono inammissibili le censure che investono il merito della responsabilità, l'offensività del fatto, il bilanciamento tra circostanze o il mancato riconoscimento delle attenuanti quando la decisione impugnata sia stata resa ex art. 599-bis c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso in questo contesto può essere dichiarata senza contraddittorio nelle forme semplificate previste dal codice di rito, con applicazione delle conseguenze economiche a carico del ricorrente.
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