Sentenza n. 386/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza n. 906/2025 del T.a.r. Calabria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o contestata esecuzione della sentenza n. 906/2025 del TAR Calabria, relativa alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 906/2025, passata in giudicato, con la quale l'INPS era stato condannato a rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo sei scatti stipendiali e a corrispondere le somme aggiuntive spettanti. Il ricorrente ha sostenuto che l'istituto previdenziale non avesse provveduto anche alla riliquidazione del trattamento pensionistico. L'INPS si è costituito deducendo di avere liquidato, in data 16 febbraio 2026, le somme dovute in esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'INPS aveva liquidato le somme spettanti. Ha inoltre escluso che la portata precettiva del giudicato comprendesse anche la rideterminazione del trattamento pensionistico, non essendo tale obbligo ricavabile dalla sentenza da ottemperare. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione in applicazione della soccombenza virtuale e liquidate in euro 1.286,00, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore.
Norme richiamate
art. 35, comma 4, c.p.a.
cessata materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché, nel corso del giudizio, l'amministrazione ha liquidato le somme dovute in esecuzione della sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ambito dell'obbligo conformativo ed esecutivo è determinato esclusivamente dalla portata precettiva del giudicato, che non può essere estesa a prestazioni o rideterminazioni non contemplate dalla sentenza da eseguire.
- La sopravvenuta esecuzione dell'obbligo imposto dal giudicato determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza.
- Anche quando dichiara cessata la materia del contendere per l'intervenuta esecuzione, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che ha dato causa al giudizio.
Come è indicizzato
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