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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 364/2023 del 09/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona (19/01/2022) che aveva dichiarato inammissibile, per limite di pena, la richiesta di detenzione domiciliare e aveva respinto le istanze di semilibertà e di affidamento in prova al servizio sociale avanzate dalla Berti, condannata per più fattispecie di furto aggravato. La ricorrente deduceva che il Tribunale avrebbe travisato la relazione UEPE, la quale la descriveva come in grado di provvedere al mantenimento proprio e del nucleo familiare con mezzi leciti e proponeva un programma di trattamento; sosteneva inoltre che l'impiego come collaboratrice domestica presso la suocera sarebbe facilmente controllabile. La ricorrente affermava che tali elementi avrebbero dovuto portare all'ammissione alle misure alternative, che non richiedono l'assenza totale di pericolosità ma l'avvio del processo rieducativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato adeguatamente il rifiuto delle misure alternative, valorizzando la perdurante pericolosità sociale della Berti: violazioni recenti di prescrizioni connesse a una misura di prevenzione, precedenti condanne, segnalazioni di frequentazioni con persone pregiudicate, indisponibilità a svolgere attività di utilità sociale e assenza di lavoro lecito. La Corte ha escluso il vizio di motivazione o travisamento della prova e ha confermato la discrezionalità del giudice di sorveglianza nel valutare il giudizio prognostico di rischio di recidiva. Inoltre, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge n. 354 del 1975

    Attribuisce al Tribunale di sorveglianza il compito di esaminare gli atti istruttori (es. relazione UEPE) e di procedere a una sintesi valutativa della personalità e della condotta del detenuto ai fini delle misure alternative

  • D.P.R. n. 230 del 2000

    Riferimento procedurale alle attività istruttorie demandate al giudice specializzato nella valutazione delle misure alternative; conferma il potere discrezionale del Tribunale nella valutazione prognostica

  • codice di procedura penale

    Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende per rilievo di colpa correlata all'irritualità o infondatezza dell'impugnazione

  • giurisprudenza richiamata

    Sez. 1 n. 44992 del 17/09/2018; Sez. 1 n. 31420 del 05/05/2015; Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    Principi secondo cui il Tribunale deve valutare non solo la gravità dei reati e i precedenti, ma anche la condotta successiva, l'assenza di nuove denunce, l'attaccamento al contesto familiare e gli elementi positivi di risocializzazione per formare il giudizio prognostico

Massime di principio

  • L'ammissione a misure alternative non richiede l'assenza assoluta di pericolosità sociale, ma la presenza di elementi prognostici favorevoli circa la rieducazione e il rischio di recidiva
  • Il giudizio del Tribunale di sorveglianza sulla pericolosità sociale e sulla risocializzazione è ampiamente discrezionale e la Corte di Cassazione interviene solo per vizi di motivazione o errori di diritto
  • Le relazioni UEPE e la concreta disponibilità a un lavoro lecito o ad attività di utilità sociale sono elementi rilevanti ma non vincolanti; possono essere superati da violazioni alle prescrizioni, precedenti penali e segnalazioni di collegamenti con persone pregiudicate
  • La mancata collaborazione o motivazioni pretestuose per rifiutare attività risocializzanti pesano negativamente nella valutazione delle misure alternative
  • Impugnazioni chiaramente infondate o irrituali possono comportare la condanna al pagamento di somme a titolo di ammenda e delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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