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Sentenza

Sentenza n. 59/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 335/2025, seduta n. 3929 del 10.7.2025, avente ad oggetto “Autorizzazione al prelievo in deroga, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. C) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19-bis della Legge 157/92 delle specie fringuello (Fringilla Coelebs) e storno (Sturnus vulgaris). Stagione venatoria 2025/26”.

Giustizia amministrativa202501027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 335/2025, con cui è stato autorizzato il prelievo venatorio in deroga di fringuello e storno per la stagione 2025/2026, nonché gli atti presupposti relativi al parere ISPRA e alla ripartizione dei quantitativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazioni ambientaliste)

Prevale il privato

La controversia

Le associazioni ricorrenti hanno impugnato l'autorizzazione regionale alla caccia in deroga di fringuello e storno, deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19-bis della legge n. 157/1992, il difetto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà, l'irragionevolezza e la violazione del principio di precauzione. In particolare, hanno contestato la determinazione della "piccola quantità" da parte di ISPRA, la ripartizione meramente matematica dei contingenti tra le Regioni, l'assenza di carattere eccezionale della deroga, l'utilizzo di tradizioni venatorie e culinarie come giustificazione, la mancata dimostrazione dell'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti, l'insufficienza dei controlli e il prelievo di specie con stato di conservazione non favorevole. La Regione aveva giustificato la deroga richiamando la salvaguardia di una pratica venatoria tradizionale, radicata nel territorio e dotata di rilievo storico, culturale, folcloristico e gastronomico.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la deliberazione regionale. La decisione è stata fondata principalmente su due profili. In primo luogo, il prelievo autorizzato consisteva nell'uccisione degli uccelli mediante caccia con il fucile. Secondo il TAR, l'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE consente, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità, ma non l'uccisione. La direttiva distingue infatti costantemente tra cattura e uccisione; quest'ultima può essere autorizzata in deroga soltanto per le ragioni di superiore interesse generale indicate dall'art. 9, paragrafo 1, lettera a), non per finalità ricreative, amatoriali o culinarie. La salvaguardia di una tradizione venatoria regionale non costituisce pertanto un impiego misurato ai sensi della lettera c). In secondo luogo, la Regione non aveva dimostrato l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, condizione generale per qualsiasi deroga prevista dall'art. 9. L'esigenza di caccia amatoriale avrebbe potuto essere soddisfatta mediante il prelievo di specie non protette, senza necessità di incidere sulle specie protette. Il TAR ha ritenuto assorbiti o comunque non decisivi gli ulteriori profili concernenti la piccola quantità, il parere ISPRA e la ripartizione dei contingenti. Ha condannato la Regione Liguria al pagamento delle spese in favore delle associazioni ricorrenti, liquidate in euro 4.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; ha compensato le spese nei rapporti con le altre parti.

Norme richiamate

  • art. 5 direttiva 2009/147/CE

    Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto di ucciderli o catturarli deliberatamente.

    La disposizione stabilisce il regime generale di protezione delle specie di uccelli e il divieto di uccisione, cattura e detenzione, derogabile solo nei casi previsti dalla direttiva.

  • art. 7 direttiva 2009/147/CE

    La possibilità di autorizzare atti di caccia è limitata alle specie elencate nell'allegato II, parte A e parte B, secondo le condizioni previste dalla direttiva.

    Il fringuello e lo storno non possono essere oggetto di caccia ordinaria in Italia secondo il regime dell'art. 7 e degli allegati richiamati.

  • art. 9, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2009/147/CE

    Gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per ragioni di interesse della salute e della sicurezza pubblica, sicurezza aerea, prevenzione di gravi danni e protezione della flora e della fauna.

    L'uccisione di specie protette può essere autorizzata in deroga quando ricorrono le superiori ragioni di interesse generale tassativamente indicate dalla disposizione.

  • art. 9, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2009/147/CE

    Per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

    La deroga riguarda cattura, detenzione o altri impieghi misurati, ma non consente l'uccisione di specie protette per finalità venatorie ricreative o tradizionali.

  • art. 9, paragrafo 2, direttiva 2009/147/CE

    Le deroghe devono menzionare le specie, i mezzi, gli impianti o metodi di cattura o di uccisione autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e luogo e i controlli effettuati.

    Le deroghe devono essere puntualmente delimitate quanto a specie, mezzi, condizioni, limiti soggettivi e controlli.

  • art. 19-bis legge n. 157/1992

    La disposizione nazionale recepisce la disciplina delle deroghe prevista dalla direttiva 2009/147/CE e deve essere interpretata conformemente ai limiti e alle condizioni dell'art. 9 della direttiva.

  • art. 12 disp. prel. cod. civ.

    Le espressioni utilizzate dalla direttiva devono essere interpretate secondo il significato proprio delle parole e la loro connessione.

  • art. 14 disp. prel. cod. civ.

    Le norme eccezionali, quali quelle sulle deroghe al regime generale di protezione, sono soggette a interpretazione restrittiva.

Massime di principio

  • Il regime di protezione generale degli uccelli selvatici previsto dalla direttiva 2009/147/CE costituisce la regola, mentre le deroghe previste dall'art. 9 hanno natura eccezionale, tassativa e sono soggette a stretta interpretazione.
  • L'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE consente la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità, ma non autorizza l'uccisione di specie protette per finalità ricreative, amatoriali, tradizionali o culinarie.
  • L'uccisione di esemplari di specie protette può essere autorizzata in deroga soltanto quando ricorrono le ragioni di superiore interesse generale previste dall'art. 9, paragrafo 1, lettera a), e non per salvaguardare una pratica venatoria tradizionale o un interesse individuale ricreativo.
  • La condizione dell'assenza di altre soluzioni soddisfacenti è un presupposto generale e indefettibile di ogni deroga ai divieti della direttiva Uccelli; l'amministrazione deve dimostrarne concretamente la ricorrenza nel provvedimento autorizzatorio.
  • Quando l'esigenza perseguita è la caccia amatoriale, la possibilità di esercitare il prelievo su specie non protette costituisce, in linea generale, una soluzione alternativa soddisfacente che impedisce il ricorso alla deroga per il prelievo di specie protette.
  • La verifica della legittimità della deroga deve essere condotta prima di esaminare la quantità dei capi prelevabili: l'assenza di una valida ragione derogatoria o di soluzioni alternative soddisfacenti rende irrilevanti, ai fini dell'annullamento, le questioni relative alla determinazione della piccola quantità e alla ripartizione dei contingenti.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraMotivazione del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipi di precauzione e prevenzioneProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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