Sentenza del 01/10/2018 n. 183 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento sintetico per gli anni d'imposta 2007 e 2008, ai sensi dell'art. 38, commi 4-6, del D.P.R. 600/1973, ritenendo incongrua la posizione reddituale del contribuente rispetto alla capacità di spesa desunta dal possesso di un'abitazione principale, due autoveicoli, incrementi patrimoniali e dal rimborso di un finanziamento. Gli eredi contestavano la pretesa sostenendo che la maggiore capacità di spesa fosse giustificata da disponibilità finanziarie e prelevamenti effettuati dalla società ICEM S.a.s., documentati mediante documentazione bancaria.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia ha riunito i procedimenti per connessione, accolto l'appello del contribuente e riformato le sentenze di primo grado. Il Collegio ha ritenuto sufficiente la prova documentale dell'esistenza di disponibilità finanziarie capienti, pari a Euro 67.742,20 nel 2007 e Euro 32.270,00 nel 2008, senza richiedere la ricostruzione analitica del collegamento tra ogni singola somma e ciascuna spesa o investimento. Gli avvisi di accertamento sono stati annullati e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese di lite, liquidate in Euro 2.835,00 per il primo grado e Euro 3.035,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 38, commi 4, 5 e 6, D.P.R. 600/1973
Il contribuente ha facoltà di dimostrare, ... che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito ... da redditi esenti o ... soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
La norma consente al contribuente di superare l'accertamento sintetico dimostrando, con documentazione idonea, l'esistenza e la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, o comunque di risorse finanziarie sufficienti a giustificare la capacità di spesa contestata.
D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992
I decreti individuano indici e coefficienti presuntivi utilizzabili per la determinazione sintetica del reddito sulla base dei beni e delle spese indicativi di capacità contributiva.
Art. 3, comma 2, Legge 7 agosto 1990, n. 241
La sentenza esclude la nullità degli avvisi per difetto di motivazione, ritenendo che gli atti indicassero chiaramente la pretesa fiscale e i fatti-indice posti a fondamento dell'accertamento.
Sentenza Corte di Cassazione n. 13289/2011
La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici.
Gli strumenti standardizzati e gli indici utilizzati dall'Amministrazione costituiscono presunzioni, che possono essere contrastate dal contribuente mediante prova contraria.
Sentenza Corte di Cassazione n. 25386/2007
In presenza di fatti-indice, come il possesso di autovetture o altri beni, l'Amministrazione non deve fornire ulteriori prove della maggiore capacità contributiva; spetta al contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
Sentenza Corte di Cassazione n. 6396/2014
La norma non impone affatto la dimostrazione dettagliata dell'impiego delle somme per la produzione degli acquisti o per le spese di incremento.
Per giustificare incrementi patrimoniali, il contribuente deve dimostrare l'esistenza di redditi o disponibilità finanziarie sufficienti, ma non necessariamente il tracciamento analitico dell'impiego di ogni somma per ogni specifica spesa.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E del 31 luglio 2013
Nel contraddittorio relativo al redditometro, il contribuente può essere chiamato a chiarire la formazione della provvista e l'utilizzo delle risorse per gli investimenti contestati.
Direttiva Agenzia delle Entrate n. 14/2014
La direttiva richiamava l'orientamento secondo cui non sarebbe stata sufficiente la mera disponibilità finanziaria, occorrendo dimostrare il collegamento tra provvista e investimento; la sentenza, tuttavia, aderisce al successivo orientamento più favorevole espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 6396/2014.
Massime di principio
- Nel redditometro o nell'accertamento sintetico, il possesso di beni e il sostenimento di spese costituiscono elementi presuntivi di maggiore capacità contributiva, ma il contribuente può fornire prova contraria.
- La prova difensiva deve documentare l'esistenza, la disponibilità e la sufficienza di risorse finanziarie lecite, come redditi esenti, redditi già tassati, risparmi, disinvestimenti o prelevamenti documentati.
- Secondo l'orientamento seguito dalla sentenza, non è sempre necessario ricostruire analiticamente il percorso di ogni somma fino a ogni singolo acquisto: è sufficiente dimostrare che le disponibilità erano oggettivamente capienti e temporalmente compatibili con la capacità di spesa contestata.
- La documentazione bancaria, societaria e finanziaria è particolarmente importante per dimostrare la disponibilità effettiva delle somme e la loro compatibilità con gli anni oggetto di accertamento.
- La motivazione dell'avviso può essere ritenuta sufficiente quando individua chiaramente i beni-indice, i coefficienti applicati, gli anni interessati e il reddito sinteticamente determinato.
- La strategia difensiva più efficace consiste nel contestare la ricostruzione dell'Ufficio e produrre tempestivamente documenti idonei a dimostrare che il tenore di vita o gli incrementi patrimoniali erano sostenuti da risorse già disponibili e non da redditi occultati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 ott 2018Sentenza del 01/10/2018 n. 14 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 1 ott 2018Sentenza del 01/10/2018 n. 15 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 1 ott 2018Sentenza del 01/10/2018 n. 16 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 1 ott 2018Sentenza del 01/10/2018 n. 19 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 1 ott 2018Sentenza del 01/10/2018 n. 86 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 1 ott 2018Sentenza del 01/10/2018 n. 88 - Comm. Trib. Prov. Asti
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →