Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/05/2018 n. 1986 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Dichiarazione integrativa - Termine - Natura perentoria del termine di presentazione della dichiarazione integrativa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda i termini entro i quali è possibile emendare una dichiarazione dei redditi. In particolare, si distingue tra gli errori od omissioni commessi a favore del contribuente, che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, e gli errori potenzialmente lesivi per l'Amministrazione finanziaria. Per la prima categoria, la dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998 deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Per gli errori che determinano un danno per l'Amministrazione, invece, l'emendabilità è ammessa entro i termini di accertamento stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La sentenza ha affermato la natura perentoria del termine previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente. Pertanto, decorso il termine per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, non è più possibile utilizzare quella specifica procedura per correggere errori che abbiano comportato un maggior debito d'imposta o un minor credito. Resta invece possibile correggere errori a danno dell'Amministrazione entro i termini ordinari di accertamento previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, secondo il principio richiamato da Cass. n. 13378/2016.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 6-bis, D.P.R. n. 322/1998

    La norma disciplina la dichiarazione integrativa e, per gli errori favorevoli al contribuente, prevede un termine specifico collegato alla presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Tale termine è stato interpretato come perentorio.

  • Art. 43, D.P.R. n. 600/1973

    La disposizione individua i termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento. Gli errori od omissioni della dichiarazione che arrecano un danno all'Amministrazione possono essere emendati dal contribuente entro tali termini.

  • Cassazione civile, sentenza n. 13378/2016

    La pronuncia distingue tra dichiarazioni integrative a favore del contribuente, soggette al termine perentorio previsto dalla disciplina specifica, e correzioni di errori a danno dell'Amministrazione, ammissibili entro i termini di accertamento.

Massime di principio

  • Quando il contribuente intende correggere un errore che comporta un maggior debito d'imposta o un minor credito, deve rispettare il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo; il termine non è meramente ordinatorio.
  • La dichiarazione integrativa presentata oltre il termine perentorio non può essere utilizzata per ottenere, tramite quella procedura, la riduzione dell'imposta o il riconoscimento di un maggior credito.
  • Gli errori che hanno determinato un vantaggio fiscale per il contribuente e un corrispondente danno per l'Erario possono essere corretti entro i termini di accertamento previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.
  • La disciplina applicabile dipende dalla direzione dell'errore: termine più breve e specifico per le correzioni a favore del contribuente; termini di accertamento per le correzioni a favore dell'Amministrazione.
  • Prima di presentare una dichiarazione integrativa occorre verificare sia l'effetto dell'errore sull'imposta o sul credito, sia la scadenza applicabile, perché il decorso del termine può impedire l'utilizzo della procedura.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.