Sentenza del 14/05/2018 n. 1986 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Dichiarazione integrativa - Termine - Natura perentoria del termine di presentazione della dichiarazione integrativa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda i termini entro i quali è possibile emendare una dichiarazione dei redditi. In particolare, si distingue tra gli errori od omissioni commessi a favore del contribuente, che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, e gli errori potenzialmente lesivi per l'Amministrazione finanziaria. Per la prima categoria, la dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998 deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Per gli errori che determinano un danno per l'Amministrazione, invece, l'emendabilità è ammessa entro i termini di accertamento stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La sentenza ha affermato la natura perentoria del termine previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente. Pertanto, decorso il termine per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, non è più possibile utilizzare quella specifica procedura per correggere errori che abbiano comportato un maggior debito d'imposta o un minor credito. Resta invece possibile correggere errori a danno dell'Amministrazione entro i termini ordinari di accertamento previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, secondo il principio richiamato da Cass. n. 13378/2016.
Norme richiamate
Art. 2, comma 6-bis, D.P.R. n. 322/1998
La norma disciplina la dichiarazione integrativa e, per gli errori favorevoli al contribuente, prevede un termine specifico collegato alla presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Tale termine è stato interpretato come perentorio.
Art. 43, D.P.R. n. 600/1973
La disposizione individua i termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento. Gli errori od omissioni della dichiarazione che arrecano un danno all'Amministrazione possono essere emendati dal contribuente entro tali termini.
Cassazione civile, sentenza n. 13378/2016
La pronuncia distingue tra dichiarazioni integrative a favore del contribuente, soggette al termine perentorio previsto dalla disciplina specifica, e correzioni di errori a danno dell'Amministrazione, ammissibili entro i termini di accertamento.
Massime di principio
- Quando il contribuente intende correggere un errore che comporta un maggior debito d'imposta o un minor credito, deve rispettare il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo; il termine non è meramente ordinatorio.
- La dichiarazione integrativa presentata oltre il termine perentorio non può essere utilizzata per ottenere, tramite quella procedura, la riduzione dell'imposta o il riconoscimento di un maggior credito.
- Gli errori che hanno determinato un vantaggio fiscale per il contribuente e un corrispondente danno per l'Erario possono essere corretti entro i termini di accertamento previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.
- La disciplina applicabile dipende dalla direzione dell'errore: termine più breve e specifico per le correzioni a favore del contribuente; termini di accertamento per le correzioni a favore dell'Amministrazione.
- Prima di presentare una dichiarazione integrativa occorre verificare sia l'effetto dell'errore sull'imposta o sul credito, sia la scadenza applicabile, perché il decorso del termine può impedire l'utilizzo della procedura.
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