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Ordinanza

Ordinanza n. 220/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'Atto di diffida ai sensi dell'articolo 35 D.P.R.380/2001 prot. n. 36269 del 9.7.2025 a provvedere all'eliminazione delle opere abusive realizzate su immobile di proprietà comunale, notificato in pari data Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COOPERATIVA SOCIALE METANOVA il 19\12\2025 : avverso e per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, - della Determinazione prot. n. 461 del 29.11.2025 di decadenza della concessione in uso del bene confiscato sito in Torre Annunziata alla Traversa Andolfi n. 31 denominato Villa Cesarano per violazione degli obblighi convenzionali ai sensi dell’art. 10 comma del Regolamento comunale, notificato a mezzo pec alla ricorrente in data 10.12.2025; - della Comunicazione del 10.11.2025 prot. n.59577 recante” Procedimento di decadenza della concessione in uso del bene confiscato sito in Torre Annunziata alla Traversa Andolfi n.31 denominato “ Villa Cesarano” ai sensi dell’art.10 comma 1 del regolamento comunale ( D.C.C.n.82 del 9.5.203)- Preavviso conclusione”. - Nota di trasmissione del provvedimento di decadenza della concessione in uso del bene confiscato denominato “ Villa Cesarano” prot.n. 64469 del 9.5.2025, nel quale si dispone che “ La decadenza comporta la perdita del titolo per l’esercizio dell’attività”;

Giustizia amministrativa202505778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Atto di diffida ex art. 35 d.P.R. 380/2001 per l'eliminazione di opere abusive su immobile comunale e, con motivi aggiunti, provvedimenti di preavviso e decadenza dalla concessione in uso del bene confiscato denominato Villa Cesarano, con perdita del titolo per l'esercizio dell'attività

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cooperativa concessionaria)

Prevale il privato

La controversia

La cooperativa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'atto comunale di diffida a rimuovere opere abusive realizzate su un immobile di proprietà comunale. Con motivi aggiunti ha contestato il procedimento di decadenza e la determinazione comunale di decadenza dalla concessione in uso di un bene confiscato, adottata per violazione degli obblighi convenzionali ai sensi del regolamento comunale, nonché la nota che dispone la perdita del titolo per l'esercizio dell'attività. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma dà atto della necessità di approfondire le questioni sollevate nella sede di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo necessario un approfondimento delle questioni controverse nella fase di merito e ravvisando un pericolo di danno grave e irreparabile per la cooperativa derivante dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati. Ha quindi sospeso l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e fissato per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 12 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è indicata quale base normativa dell'atto di diffida comunale per l'eliminazione delle opere abusive.

  • art. 10, comma 1, del Regolamento comunale

    La disposizione è richiamata quale fondamento della decadenza dalla concessione in uso del bene confiscato per violazione degli obblighi convenzionali.

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione disciplina la tutela cautelare richiesta in via incidentale; il TAR ha ritenuto sussistente un pericolo di danno grave e irreparabile e ha sospeso gli atti impugnati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase, il giudice può rinviare il pieno esame alla decisione di merito, adottando nel frattempo una misura provvisoria di sospensione.
  • La sospensione cautelare dell'efficacia di un provvedimento amministrativo è giustificata, secondo l'ordinanza, dalla ravvisata sussistenza di un pericolo di danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto, anche quando il fumus delle censure non sia analiticamente definito nel provvedimento cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPatrimonio e alienazioniTutela cautelare
RamiEdiliziaDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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