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Ordinanza

Ordinanza n. 1156/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso di primo grado contro un diniego fondato su una segnalazione Schengen

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato ha rilevato che le questioni dedotte in appello meritano un approfondimento nel merito, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2026. In particolare, dal provvedimento impugnato e dalla documentazione disponibile non risultano ricavabili le motivazioni poste a fondamento della segnalazione Schengen a carico dell’appellante, segnalazione utilizzata come base del diniego e ritenuta elemento essenziale per la decisione. È stata quindi disposta un’istruttoria per acquisire copia della segnalazione e una relazione di chiarimenti sui suoi contenuti e sui motivi posti a fondamento, adottando le necessarie cautele qualora sussistano atti riservati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, ritenendo necessario mantenere integra la situazione nelle more della definizione del giudizio, in considerazione della rilevanza delle questioni e dell’insufficienza degli elementi disponibili sulle ragioni della segnalazione Schengen. Ha disposto al Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle frontiere, o a un suo delegato, di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza copia della segnalazione e una relazione contenente precise indicazioni sui relativi motivi, con cautele per l’eventuale natura riservata degli atti. La discussione di merito è stata fissata al 24 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando un diniego amministrativo è fondato su una segnalazione Schengen, la conoscenza dei contenuti essenziali e delle motivazioni della segnalazione costituisce elemento rilevante per l’esercizio della tutela giurisdizionale e per la decisione del giudice.
  • Qualora dagli atti di causa non risultino le ragioni poste a fondamento di una segnalazione Schengen utilizzata per adottare un diniego, il giudice può disporre l’acquisizione della segnalazione e di una relazione amministrativa esplicativa, adottando cautele specifiche in presenza di atti riservati.
  • In sede cautelare d’appello, la necessità di approfondire questioni rilevanti e di acquisire elementi istruttori essenziali può giustificare la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, al fine di mantenere integra la situazione fino alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareIstruttoria processualeAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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