Ordinanza n. 3921/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della delibera del Plenum del CSM adottata in data 25.03.2026 e pubblicata in data 13.04.2026, concernente l'approvazione delle nomine dei Giudici Onorari di Pace (GOP) per l'Ufficio del Giudice di Pace di Livorno (Pratica n. 149/CV/2023), nella parte in cui, omettendo di tener conto della maggiore anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati della ricorrente, essa non tiene conto della sentenza n. 213/2025 della Corte Costituzionale e degli effetti ad essa conseguenti, non procedendo al ricalcolo della anzianità professionale della ricorrente; - della delibera del Plenum del CSM del 17.12.2025 (pubblicata il 09.01.2026) relativa all'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze (pratica n. 145/CV/2023), limitatamente alla parte in cui l'Amministrazione si è riservata l'assegnazione dei restanti 6 (sei) posti senza procedere al previo e necessario ricalcolo dei punteggi di tutti i candidati alla luce della Sentenza n. 213/2025 della Corte Costituzionale e, quindi, senza procedere al ricalcolo dell’anzianità professionale della ricorrente; - di tutti i verbali, degli atti di ammissione, delle modalità di svolgimento e degli esiti dei tirocini semestrali già espletati dai candidati controinteressati in forza della graduatoria illegittima, nonché delle delibere del CSM e dei decreti ministeriali di eventuale successiva nomina dei medesimi, con espressa richiesta di retrodatazione degli effetti giuridici ed economici della nomina della ricorrente alla data in cui l'immissione in possesso sarebbe dovuta avvenire a seguito del corretto ricalcolo del punteggio; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, inclusa le graduatorie distrettuali per gli Uffici del Giudice di Pace di Livorno e di Firenze del bando Gop 2023 nella parte in cui cristallizza il punteggio dell'anzianità professionale al tetto dei 10 anni, anziché valutare l'effettiva anzianità della ricorrente (26 anni al momento della domanda); - del silenzio-rifiuto/inadempimento serbato dal CSM e dal Ministero della Giustizia in ordine alle istanze e diffide in autotutela inviate dalla ricorrente e per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno per equivalente e/o in forma specifica per la perdita di chance e per il ritardo nell'immissione nelle funzioni di giudice onorario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere del Plenum del CSM relative alle nomine e alle graduatorie dei Giudici Onorari di Pace per gli Uffici del Giudice di Pace di Livorno e Firenze, nonché il silenzio serbato sulle istanze di autotutela
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato le delibere del Plenum del CSM del 25 marzo 2026 e del 17 dicembre 2025, le relative graduatorie e gli atti conseguenti, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente cristallizzato al tetto di dieci anni la valutazione dell’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati. Secondo la ricorrente, il CSM avrebbe dovuto tenere conto della sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2025 e ricalcolare l’anzianità professionale, indicata in ventisei anni al momento della domanda, con conseguente ricalcolo dei punteggi di tutti i candidati e diversa assegnazione dei posti. Sono stati inoltre contestati gli atti relativi ai tirocini e alle eventuali nomine dei controinteressati, con richiesta di retrodatazione degli effetti della nomina, nonché il silenzio-rifiuto o silenzio-inadempimento del CSM e del Ministero della Giustizia sulle istanze e diffide in autotutela. È stato domandato anche il risarcimento del danno, per equivalente o in forma specifica, per perdita di chance e ritardo nell’immissione nelle funzioni.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la controversia è fondamentalmente incentrata sull’ambito di operatività della sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2025. Ha ritenuto opportuno riservare la delibazione della causa a pubblica udienza, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissandola per il 27 gennaio 2027. Ogni decisione sulle questioni di rito, sul merito, sulla domanda cautelare e sulle spese, comprese quelle della fase cautelare, è stata riservata alla definizione della controversia. Le spese sono state poste al definitivo; non è stato quindi adottato alcun provvedimento di sospensione o di annullamento degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha richiamato la norma per la domanda cautelare e ha riservato la delibazione della controversia alla pubblica udienza.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, valutata l’esigenza di approfondire le questioni controverse, di fissare direttamente la pubblica udienza per la trattazione del merito, riservando la decisione sulla domanda cautelare e sulle altre questioni.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare riguarda una controversia la cui questione centrale richiede un approfondimento pieno, il giudice amministrativo può, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissare direttamente la pubblica udienza per la trattazione del merito e riservare ogni decisione sulla cautelare, sul rito, sul merito e sulle spese.
- La fissazione della pubblica udienza ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione anticipata sulla fondatezza della domanda di annullamento o sulla sussistenza dei presupposti cautelari.
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