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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25082/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda un sequestro probatorio disposto su sette telefoni cellulari, ritenuti utili alla prova di un'ipotesi di tentata truffa aggravata in concorso e, secondo l'imputazione provvisoria richiamata nel ricorso, anche di associazione per delinquere. La difesa ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza avverso il decreto del pubblico ministero, deducendo: 1) nullità per violazione del principio di ne bis in idem cautelare, sostenendo che il secondo decreto di sequestro era stato emesso mentre era ancora pendente il riesame sul primo titolo e che il pubblico ministero non aveva formalmente revocato il precedente provvedimento né restituito i beni; 2) mancanza o apparenza di motivazione sul fumus e sulle ragioni della misura, con particolare riferimento all'asserita carenza di elementi per configurare il reato associativo richiamato nell'imputazione e alla mancata giustificazione della verifica integrale del contenuto dei cellulari per un arco temporale di oltre un anno, in violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza nelle misure reali aventi ad oggetto archivi informatici.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile/precluso il secondo, evidenziando comunque che l'ordinanza impugnata aveva già reputato adeguatamente motivato il decreto di sequestro. In particolare, ha affermato che il secondo decreto del pubblico ministero, emesso per superare un precedente atto ritenuto carente di motivazione, ha comportato la revoca implicita del primo titolo; ha inoltre precisato che la preclusione cautelare opera solo quando vi sia un provvedimento decisorio non più impugnabile che abbia effettivamente esaminato il merito, mentre non si forma quando le decisioni precedenti si siano chiuse per ragioni processuali senza un apprezzamento sostanziale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che le doglianze erano nuove rispetto al riesame e quindi non deducibili in cassazione. Ha quindi rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 3, c.p.p.

    è richiamato per affermare che, in materia cautelare reale, l'autorità procedente deve valutare costantemente la persistenza dei presupposti della misura e può adeguare il vincolo anche in base a una diversa valutazione di elementi già esistenti.

  • art. 616 c.p.p.

    è richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • art. 416 c.p.

    è menzionato nel ricorso come reato associativo ulteriormente ascritto, ma la Corte non affronta nel merito la sua configurabilità per ritenere preclusa la doglianza.

Massime di principio

  • In tema di sequestro probatorio, la preclusione derivante dal cosiddetto giudicato cautelare opera solo quando vi sia stato un provvedimento definitivo non più impugnabile che abbia inciso sul merito della contestazione o sulla valutazione probatoria; non si forma invece se la precedente definizione dell'incidente cautelare è avvenuta per ragioni meramente processuali, senza un effettivo apprezzamento del fumus o del materiale probatorio.
  • Il pubblico ministero può emettere un nuovo decreto di sequestro probatorio in sostituzione di uno precedente ritenuto viziato, e tale iniziativa comporta la revoca implicita del primo titolo quando sia giustificata dalla necessità di sanare un difetto motivazionale o altra carenza formale, purché non vi sia una preclusione derivante da un precedente scrutinio di merito ormai definitivo.
  • Nei procedimenti cautelari reali, le censure in cassazione devono corrispondere alle questioni già dedotte nel riesame: le doglianze nuove sono inammissibili perché il ricorso per cassazione non può essere usato per introdurre per la prima volta profili di contestazione non sottoposti al giudice del riesame.
  • Il sequestro probatorio di supporti informatici deve essere sorretto da motivazione sulle finalità probatorie e sulla selezione temporale e materiale dei dati da acquisire; tuttavia, se la censura non è stata tempestivamente prospettata nel riesame, non può essere esaminata in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idemInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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