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Sentenza

Sentenza n. 14721/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del decreto emesso in data 09 settembre 2022, notificato il 26 ottobre 2022, con cui il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202216820

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su elementi di pericolosità per la sicurezza dello Stato riferiti al coniuge

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 9 settembre 2022, notificato il 26 ottobre 2022, con cui era stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato sull'esistenza di circostanze ritenute indicative della pericolosità per la sicurezza dello Stato del coniuge della ricorrente e sul conseguente giudizio di non coincidenza tra l'interesse pubblico all'ampliamento della comunità nazionale e l'interesse privato alla concessione dello status civitatis. La ricorrente ha dedotto violazione ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 91/1992. Ha valorizzato la propria presenza in Italia dal 2004, il possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo dal 2017, la residenza del coniuge in Italia dal 1997 e il suo progressivo inserimento socio-lavorativo. Ha inoltre sostenuto che nessuna condotta specificamente riferibile a lei fosse stata evidenziata dall'Amministrazione. Il Ministero, previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, non seguita da osservazioni della ricorrente, ha prodotto relazione e documenti e chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa e come atto di alta amministrazione, volto a valutare l'opportunità dello stabile inserimento del richiedente nella comunità nazionale sotto i profili lavorativo, economico, familiare e dell'irreprensibilità della condotta. Il giudice ha ritenuto non manifestamente irragionevole o illogica la valutazione ministeriale, fondata su serie circostanze riferite al coniuge della ricorrente e ritenute idonee a incidere sul giudizio prognostico di affidabilità e di utile inserimento della richiedente. Tali elementi, pur non riferiti personalmente alla ricorrente, sono stati considerati rilevanti in ragione del contesto familiare e della possibile influenza dei legami coniugali e familiari, anche alla luce degli effetti indiretti dell'acquisto della cittadinanza sul nucleo familiare. Il TAR ha inoltre affermato che, ai fini della naturalizzazione, possono assumere rilievo non soltanto condanne penali definitive, ma anche elementi preventivi e situazioni di astratta pericolosità sociale, purché oggetto di una valutazione complessiva e prognostica. La risalenza non significativa dei fatti rispetto alla domanda e al diniego ha escluso l'irrilevanza temporale. Le condizioni di stabile soggiorno e integrazione dedotte dalla ricorrente non sono state ritenute sufficienti a superare il giudizio di affidabilità negativa. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

    La disposizione individua il presupposto temporale della naturalizzazione, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza: la concessione resta subordinata a una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 6 l. 91/1992

    È richiamato dalla ricorrente in relazione ai dedotti vizi di motivazione e istruttoria; il giudice ritiene comunque legittima la valutazione discrezionale ministeriale sull'affidabilità e sull'inserimento del richiedente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il contraddittorio procedimentale è stato ritualmente attivato mediante comunicazione dei motivi ostativi; la mancata partecipazione della ricorrente non impedisce la successiva adozione del diniego.

  • artt. 3 e 7 l. 241/1990

    Le censure relative alla motivazione e alla partecipazione procedimentale sono state respinte, essendo il diniego sorretto da una valutazione complessiva degli elementi istruttori e preceduto dal sub-procedimento partecipativo.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998

    È richiamato per evidenziare che l'acquisto della cittadinanza può produrre effetti indiretti sul nucleo familiare, incidendo anche sulla possibilità di espulsione di determinati familiari; tale circostanza rafforza la rilevanza del contesto familiare nella valutazione prognostica.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione da remoto dell'udienza straordinaria.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, pur presupponendo il possesso del requisito della residenza legale decennale, costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e non attribuisce al richiedente un diritto automatico allo status civitatis.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'Amministrazione deve formulare un giudizio complessivo e prognostico sull'integrazione e sull'affidabilità del richiedente, considerando le condizioni lavorative, economiche, familiari e la condotta complessiva, senza limitarsi all'esame atomistico dei singoli elementi.
  • Elementi di pericolosità o di inaffidabilità riferiti a un familiare, in particolare al coniuge, possono essere valutati nel giudizio prognostico sull'inserimento del richiedente nella comunità nazionale, anche se non costituiscono condotte personalmente attribuibili all'istante, quando incidono significativamente sul contesto familiare di riferimento.
  • Ai fini del diniego di cittadinanza, l'Amministrazione può considerare non soltanto condanne penali definitive, ma anche elementi preventivi e situazioni di astratta pericolosità sociale, purché la valutazione sia complessiva, non manifestamente illogica e adeguatamente correlata alle circostanze concrete.
  • La motivazione del diniego di cittadinanza deve essere valutata in rapporto alla natura e alla consistenza degli elementi posti a fondamento della decisione; la valutazione può risultare legittima quando espone gli elementi, anche indiziari, dai quali l'Amministrazione desume prognosticamente una non piena affidabilità del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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