Cassazione Penale, Sentenza n. 10617/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente deduce violazione dell'art. 23-bis del d.lgs. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176), sostenendo che le conclusioni del Pubblico Ministero non le sono state comunicate per errore nell'indirizzo PEC del difensore, configurando la violazione del contraddittorio cartolare. Per tale motivo la difesa non avrebbe potuto controreplicare entro il termine previsto (5 giorni antecedenti l'udienza), con conseguente nullità generale ex art.178 lett. c) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Dagli atti è emerso che le conclusioni del Pubblico Ministero erano state regolarmente trasmesse all'avv. Stefania Lorica, domiciliataria dell'imputata, per cui non si è verificata la mancata comunicazione lamentata. La nullità dedotta è stata qualificata come nullità di regime intermedio ai sensi dell'art.178 c.p.p., soggetta alla preclusione ex art.180 c.p.p., la quale può essere eccepita solo prima della deliberazione della sentenza (ad esempio nelle conclusioni scritte entro il quinto giorno antecedente l'udienza). Poiché tale eccezione non è stata tempestivamente sollevata, il ricorso è inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23-bis d.lgs. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176)
Secondo comma: entro il decimo giorno precedente l'udienza il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della Corte di appello in via telematica; la cancelleria provvede a trasmettere immediatamente con lo stesso mezzo alle altre parti, le quali possono presentare le proprie conclusioni con atto scritto entro il quinto giorno antecedente l'udienza.
Stabilisce il procedimento telematico e i termini per le conclusioni del PM e della difesa; la corretta trasmissione alle parti è requisito per esercitare la facoltà difensiva di presentare controdeduzioni entro il termine stabilito
art. 178 cod. proc. pen. (lett. c)
Ricade nella categoria delle nullità di ordine generale; nel caso concreto la Corte la inquadra come nullità a regime intermedio, rilevabile se non preclusa
art. 180 cod. proc. pen.
Preclude la rilevabilità delle nullità intermedie dopo la deliberazione della sentenza; pertanto l'eccezione doveva essere sollevata prima della deliberazione, ad esempio nelle conclusioni scritte nei termini
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile
Giurisprudenza: Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibe
Riferimento al principio dell'unicità del collegio di difesa e alla necessità di eccepire tempestivamente le nullità processuali; conferma l'obbligo di dedurre le nullità nei termini processuali
Massime di principio
- La mancata comunicazione delle conclusioni del PM è effettiva solo se risulta che nessun difensore domiciliatario le abbia ricevute; la trasmissione valida anche ad uno dei difensori è generalmente sufficiente a far decadere l'eccezione
- Le nullità inquadrabili come intermedie o di regime intermedio sono soggette a preclusione: devono essere eccepite tempestivamente (ad es. nelle conclusioni scritte entro i termini previsti) altrimenti non possono essere dedotte in Cassazione
- In presenza di contestazioni sulla notifica telematica (PEC), il difensore deve tempestivamente documentare la mancata ricezione e sollevare formalmente l'eccezione prima della deliberazione della sentenza o chiedere la sospensione/integrazione dell'istruttoria
- Per evitare preclusioni, il difensore deve verificare il domicilio digitale/PEC indicato in atti, comunicare aggiornamenti e, se necessario, richiedere alla cancelleria l'attestazione della trasmissione telematica
- Se la comunicazione non è andata a buon fine verso tutti i difensori, va valutato se sia stata comunque garantita l'effettiva possibilità di contraddittorio: l'assenza totale di possibilità di replica può ancora portare all'annullamento, ma richiede prova puntuale della mancata ricezione e della tempestiva eccezione
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