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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18148/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del GUP con cui, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., era stata applicata la pena concordata tra le parti per il reato ascritto. Con il ricorso deduceva inosservanza dell'art. 125, comma 3, c.p.p., lamentando l'apparenza della motivazione nella parte in cui non era stato disposto il proscioglimento per non aver commesso il fatto. La Corte ha però rilevato che il ricorso era proposto per un motivo non consentito, poiché contro la sentenza di patteggiamento sono ammissibili soltanto i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) pronunciata dal GUP

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    invocato dal ricorrente per censurare l'apparenza della motivazione sul mancato proscioglimento

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    norma che delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; il motivo dedotto è stato ritenuto non consentito

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato per la conseguenza della condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dalla legge; motivi diversi sono inammissibili.
  • La doglianza relativa all'apparenza della motivazione sul mancato proscioglimento non è deducibile in cassazione quando esula dal catalogo dei motivi consentiti contro il patteggiamento.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ricorrano i presupposti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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