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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36374/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per l’anno d’imposta 2008. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l’annullamento della cartella per intervenuta decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, ma la C.T.P. aveva compensato integralmente le spese tra le parti. In appello la C.T.R. aveva confermato la compensazione, ritenendo che la doglianza sulla tardiva notifica non investisse la posizione dell’Agenzia delle Entrate, e che la mancata costituzione dell’agente della riscossione in primo grado valesse a giustificare la compensazione. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la compensazione non può fondarsi sulla sola contumacia della parte soccombente, ma solo sulla soccombenza reciproca o su gravi ed eccezionali ragioni; (2) violazione degli artt. 10 e 15 d.lgs. n. 546/1992, per avere la C.T.R. escluso la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, nonostante questa sia legittimata passiva nella controversia relativa alla decadenza dall’azione di riscossione, anche se il vizio sia materialmente riferibile alla notifica eseguita dall’agente della riscossione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in tema di impugnazione di cartella per decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, l’ente impositore è legittimato passivo pieno, insieme all’agente della riscossione, e che l’annullamento della cartella comporta la soccombenza di entrambi secondo il principio di causalità. Ne consegue che, in assenza di soccombenza reciproca, la compensazione integrale delle spese nel processo tributario è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, non potendo la mancata costituzione dell’agente della riscossione in primo grado integrare di per sé tale presupposto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    La cartella impugnata era stata emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione; l’annullamento per decadenza intervenuta incide sulla validità della cartella stessa.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    La decadenza dal potere di notificare la cartella è stata posta a fondamento dell’annullamento del titolo e rileva anche ai fini della soccombenza processuale delle parti resistenti.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la compensazione delle spese è possibile, in mancanza di soccombenza reciproca, solo se sussistono gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

  • art. 10 d.lgs. n. 546/1992

    L’ente impositore è legittimato passivo nella controversia concernente l’impugnazione della cartella per decadenza dalla riscossione, anche se l’attività materiale di notifica è svolta dall’agente della riscossione.

  • art. 76 d.l. n. 73/2021

    Ha disposto l’estinzione ope legis di Riscossione Sicilia s.p.a. e il subentro di Agenzia delle entrate-Riscossione nella riscossione coattiva per la Regione Sicilia, con effetti successori di natura pubblicistica.

  • L. n. 106/2021

    Ha convertito il d.l. n. 73/2021, rendendo operativa la disciplina di subentro dell’ente di riscossione.

  • art. 111 c.p.c.

    Il fenomeno del subentro dell’ente di riscossione non è stato qualificato come successione a titolo particolare, nonostante la definizione legislativa di subentro a titolo universale.

  • artt. 299 ss. c.p.c.

    L’interruzione del processo non opera nel caso di subentro dell’ente di riscossione con soppressione del soggetto trasferente, soprattutto in cassazione.

  • artt. 82 e 83 c.p.c.

    Il successore ex lege che intenda costituirsi in giudizio deve munirsi di idonea procura al difensore; non è sufficiente la procura rilasciata dal soggetto estinto per la nuova parte.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate

    La compensazione integrale delle spese richiede una motivazione espressa sulle gravi ed eccezionali ragioni, non essendo sufficiente la mera mancata costituzione della parte.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’annullamento della cartella per decadenza dalla riscossione comporta normalmente la soccombenza sia dell’ente impositore sia dell’agente della riscossione, secondo il principio di causalità, quando entrambi risultano coinvolti nel rapporto processuale.
  • L’ente impositore resta legittimato passivo nelle controversie sull’impugnazione della cartella per decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, anche se il vizio dedotto dipende dalla tardiva notificazione eseguita dall’agente della riscossione.
  • La compensazione integrale delle spese nel processo tributario, in assenza di soccombenza reciproca, è legittima solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni specificamente e chiaramente motivate; la sola contumacia o mancata costituzione di una parte non basta.
  • Il subentro ex lege di un ente di riscossione a un soggetto soppresso comporta una successione processuale peculiare, ma il nuovo ente deve comunque conferire valida procura al difensore per costituirsi nel giudizio di legittimità.
  • La procura rilasciata dal soggetto estinto non si estende automaticamente al diverso ente subentrante che intenda agire o resistere in giudizio ex novo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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