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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30286/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva liquidato al difensore d'ufficio, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il compenso per l'attività svolta in un procedimento penale conclusosi con giudizio abbreviato. L'avvocato ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Chieti sostenendo, in sostanza, che la liquidazione fosse troppo bassa. Il tribunale ha respinto l'opposizione ritenendo corretto il computo delle quattro fasi ex D.M. n. 55/2014, la mancata duplicazione delle attività svolte davanti a G.I.P. e G.U.P., l'applicazione dei minimi per le prime tre fasi e di un importo superiore al minimo per la fase decisionale, nonché la successiva riduzione di un terzo prevista dall'art. 106-bis D.P.R. n. 115/2002. Con il ricorso per cassazione, il professionista ha dedotto: 1) violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., per asserita carenza di motivazione e omessa pronuncia sulla richiesta di aumento tariffario; 2) violazione dell'art. 12 D.M. n. 55/2014, per mancata pronuncia sulla liquidazione della fase delle indagini preliminari e per la riduzione dei compensi al di sotto dei valori tabellari. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il controllo sulla motivazione è oggi limitato al minimo costituzionale e che nel caso concreto il Tribunale aveva motivato in modo sufficiente sulla liquidazione per fasi e sull'applicazione dei minimi tabellari. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, osservando che la liquidazione era avvenuta per fasi, come richiesto dal D.M. n. 55/2014, e che la richiesta di aumento del compenso doveva ritenersi implicitamente respinta. Quanto alla riduzione di un terzo ex art. 106-bis D.P.R. n. 115/2002, la Corte ha ribadito che la successiva decurtazione sul compenso già determinato entro i limiti tabellari non viola il minimo tariffario. Il ricorso è stato quindi ritenuto, nella sostanza, una richiesta di nuovo apprezzamento del merito, non consentito in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, perché il Ministero non ha resistito; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura motivazionale è ammissibile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione del provvedimento deve esistere e non essere meramente apparente o incomprensibile, ma nel caso concreto il requisito è stato ritenuto soddisfatto.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è consentita una rivalutazione del merito o della sufficienza della motivazione.

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il ricorso poteva essere definito in camera di consiglio con procedura semplificata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata adottata in camera di consiglio secondo la procedura accelerata prevista per i ricorsi manifestamente definibili.

  • art. 4 D.M. 55/2014

    La liquidazione del compenso del difensore deve avvenire per fasi del procedimento e non per singole prestazioni.

  • art. 12 D.M. 55/2014

    Richiamato dalla parte per contestare la liquidazione, ma la Corte ha ritenuto che la liquidazione per fasi fosse corretta e adeguatamente motivata.

  • D.M. 55/2014

    Le attività difensive vanno ricondotte alle quattro fasi del procedimento; nel caso concreto le attività sono state considerate senza duplicazioni tra i diversi uffici giudiziari.

  • art. 106-bis D.P.R. 115/2002

    La riduzione di un terzo del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato opera anche su un compenso già determinato nei valori tabellari e non viola il minimo tariffario.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Costituisce il parametro per il contributo unificato dovuto sul ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la motivazione può essere censurata solo quando manchi del tutto o presenti anomalie radicali, non quando si contesti semplicemente la sufficienza o la congruità della motivazione.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se la decisione, anche senza espressa confutazione, abbia comunque rigettato o reso incompatibile la pretesa della parte.
  • La liquidazione del compenso del difensore va effettuata per fasi del procedimento secondo il D.M. n. 55/2014 e deve riferirsi all'attività effettivamente svolta, evitando duplicazioni.
  • Nella liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la determinazione deve rispettare i valori tabellari di riferimento, ma la successiva riduzione prevista dall'art. 106-bis D.P.R. n. 115/2002 è legittima e non integra violazione del minimo tariffario.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione dell'attività professionale svolta quando la doglianza si risolva in una critica al merito dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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