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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11865/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non consentito il motivo proposto contro la pena concordata in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che, all'esito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva confermato la responsabilità per i reati ascritti e rimodulato la pena. Il ricorso in cassazione verteva sulla misura del trattamento sanzionatorio concordato e, secondo quanto riportato nell'ordinanza, lamentava anche un difetto di motivazione sul punto della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che, nel modulo definitorio prescelto in appello, è preclusa la proposizione di censure che mirino a rimettere in discussione la pena concordata, salvo il caso di illegalità della pena stessa; nel caso concreto, inoltre, la sentenza impugnata conteneva comunque un passaggio motivazionale sul trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel giudizio di appello definito con concordato sulle impugnazioni, le parti possono chiedere la decisione in camera di consiglio concordando sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello e, se occorre, sulla nuova determinazione della pena.

  • art. 589 c.p.p.

    È richiamato come norma che disciplina le forme della richiesta congiunta delle parti nel procedimento camerale di appello.

  • art. 599, comma 4, c.p.p.

    Viene richiamato quale precedente istituto analogo, poi abrogato, rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità ha già escluso la ricorribilità sulla pena concordata.

  • art. 103 l. 23 giugno 2017 n. 103

    È indicata come fonte introduttiva dell'art. 599-bis c.p.p.

  • d.l. 23 maggio 2008 n. 92

    È richiamato come atto che ha abrogato il precedente istituto di cui all'art. 599, comma 4, c.p.p.

  • l. 24 luglio 2008 n. 125

    È richiamata come legge di conversione del d.l. 23 maggio 2008 n. 92.

Massime di principio

  • Nel procedimento di appello definito con concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare la misura della pena liberamente concordata dalle parti e recepita nella decisione del giudice.
  • Il patto processuale sulla pena, una volta ratificato dal giudice, preclude alle parti di dedurre in cassazione censure incompatibili con l'implicita rinuncia alle questioni non devolute, salvo il caso di illegalità della pena concordata.
  • La mancanza di specifica motivazione sulla pena non è censurabile se il trattamento sanzionatorio è stato oggetto di accordo tra le parti; comunque, la censura è priva di fondamento quando la sentenza contenga una motivazione sul punto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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