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Sentenza

Sentenza n. 1511/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501940

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva ordinato l’attribuzione della carta del docente e il pagamento delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente e difensore)

Prevale il privato

La controversia

La docente e il difensore antistatario hanno promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 446/2024 del Tribunale di Trapani, passata in giudicato il 24 marzo 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero all’accreditamento di euro 2.000,00 in favore della docente, quale bonus per la carta del docente relativo agli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, nonché al pagamento di euro 1.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali, in favore del difensore antistatario a titolo di spese di lite. Il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato e si era costituito con atto di mera forma. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all’amministrazione il 6 agosto 2024.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e ha verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni e degli adempimenti di notificazione e deposito. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento delle somme spettanti alla docente e al difensore antistatario entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente presso il Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni su istanza della parte. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il TAR ha inoltre fissato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla notificazione della sentenza sino all’integrale adempimento, fermo l’intervento sostitutivo del commissario dopo il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per l’inosservanza o il ritardo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere stabilita quando l’inadempimento è ingiustificato, gli obblighi esecutivi non sono complessi e la penalità non produce un effetto manifestamente iniquo.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    La proposizione dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni per obbligazioni pecuniarie è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La regola sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge Pinto, è ritenuta applicabile per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta del docente oggetto del giudicato da eseguire.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015

    Ha modificato la disciplina della penalità di mora applicabile nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • Prima della proposizione dell’azione di ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria dell’amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
  • In presenza di un inadempimento ingiustificato a un giudicato recante obblighi chiari e non complessi, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine, nominare sin dall’origine un commissario ad acta per l’eventuale fase sostitutiva e fissare una penalità di mora, purché quest’ultima non determini un effetto manifestamente iniquo.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ritardo, dalla notificazione della sentenza sino all’integrale adempimento.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria nei confronti dell’amministrazione non ha diritto a un compenso ulteriore quando trovi applicazione, anche in via analogica, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale richiamato dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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