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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22967/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva respinto il riesame dell'ordinanza del GIP del 19/10/2022 con applicazione della misura custodiale per estorsione aggravata da metodo mafioso. Si deducevano: (i) violazione di legge per presunta mancata e tardiva trasmissione del decreto autorizzativo delle intercettazioni (decreto n. 1020\1020 del procedimento n. 1886\2019) nei termini dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente lesione del diritto di difesa perché l'intercettazione sarebbe stata decisiva per la nuova richiesta cautelare; (ii) vizio di motivazione, poiché le dichiarazioni dei collaboratori e il riconoscimento fotografico sarebbero stati contraddittori o incerti, e non sarebbe stata chiarita la modalità di captazione e l'identità della persona su cui era installato il captatore informatico.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte rileva che la giurisprudenza consolidata indica che la mancata allegazione dei decreti autorizzativi non determina l'inutilizzabilità delle intercettazioni né l'inefficacia della misura ma obbliga il Tribunale ad acquisire d'ufficio i decreti se richiesto; nel caso specifico il Tribunale aveva comunque rinvenuto l'intercettazione sulla piattaforma TIAP e risultava contenuta nel faldone n. 3 del PM, smentendo la mancata trasmissione denunciata. Sul secondo motivo la Corte dichiara il motivo inammissibile perché si limita a contestare genericamente la capacità dimostrativa degli elementi probatori; invece il Tribunale aveva fornito motivazione logica e coerente basata sul riconoscimento fotografico operato da Roberto Toscano (ottobre 2020) e sul contenuto confessorio delle conversazioni registrate nel procedimento 1886\2019, dalle quali emergeva la partecipazione di Fiume. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; non è disposta la remissione in libertà. Disposta la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 5, cod. proc. pen.

    La norma disciplina la trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni; la giurisprudenza interpreta la mancata allegazione o tardiva trasmissione come non necessariamente causa di inutilizzabilità delle intercettazioni, imponendo invece al giudice di acquisirle d'ufficio se richiesto dalla parte

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Norma che consente lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; nel caso è richiamata per specificare la modalità del dibattimento davanti alla Corte

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina gli effetti dell'inammissibilità del ricorso in cassazione, tra cui la condanna alle spese e alle somme da versare alla Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter e comma 1-bis, disposizioni di attuazione del cod. proc. pen.

    Previsioni procedurali relative agli adempimenti successivi alla decisione sulla misura cautelare: obbligo di trasmettere la decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti (es. verifica delle condizioni di detenzione e comunicazioni)

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 823 del 11/10/2016 (Fiammetta), Sez. 4, n. del 21/03/2017 (Semilia), Rv. 269291 e Rv. 269944

    Consolidato orientamento secondo cui la mancata allegazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non determina per sé l'inutilizzabilità delle intercettazioni né l'inefficacia della misura cautelare, ma impone al giudice di acquisire i decreti ove la parte ne faccia richiesta

Massime di principio

  • La mancata o tardiva allegazione dei decreti di autorizzazione all'intercettazione non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni: il giudice d'appello o del riesame deve acquisire d'ufficio i decreti se la parte li richiede e valutare la utilizzabilità sulla base del loro contenuto
  • Se l'intercettazione risulta comunque presente nel fascicolo (es. sulla piattaforma TIAP o nel faldone del PM), la censura sulla tardiva trasmissione è destinata a fallire se il materiale è effettivamente acquisito dal giudice
  • I motivi che contestano la valutazione di merito e la capacità probatoria degli elementi di prova (come valutazioni di attendibilità, apprezzamento del riconoscimento fotografico o del valore confessorio di conversazioni) sono spesso inammissibili in sede di legittimità quando si limitano a riproporre una diversa lettura degli elementi senza indicare vizi formali o di diritto
  • Per mettere in crisi una identificazione fotografica o una captazione, è necessario segnalare specifici vizi procedurali o probatori (es. difetti formali nell'identificazione, mancanza del decreto autorizzativo effettivamente rilevante, falsità del captatore), non semplicemente sostenere genericamente l'incertezza
  • La Cassazione impone spesso la condanna per spese e ammende in caso di inammissibilità del ricorso, quindi il ricorrente deve valutare la reale fondatezza giuridica e l'ammissibilità del motivo prima di proporre ricorso
  • In sede cautelare la documentazione completa delle intercettazioni e dei relativi decreti è importante: anche se la mancata trasmissione non annulla automaticamente la prova, può comunque creare ragioni processuali su cui fondare richieste di acquisizione e chiarimenti

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