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Sentenza

Sentenza n. 361/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, e pubblicata il 3 agosto 2023, non notificata, emessa nel giudizio per l’annullamento: 2) del provvedimento del Comune di Lipari, III Settore Sviluppo e Tutela del territorio, V Servizio Illeciti e Sanatoria prot. n. -OMISSIS-, del 9 ottobre 2014, pervenuto il 20 ottobre 2014, con il quale il responsabile dell’Area, ha rigettato le istanze di condono edilizio in sanatoria inoltrate ai sensi della l. n. 47/1985 con prot. n. 6406 del 29 marzo 1986 (pratica n. 952), ed ai sensi della legge n. 724/94 con prot. n. 7302-7304-7308-7340-7342-7343 dell’8 marzo 1995 e prot. n. 8681 del 31 marzo 1995 (pratiche n. 4833-4835-4839-4868 4868/3-4869-4955), e con prot. n. 11223 (pratica n. 5440);

Giustizia amministrativa202400336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro il rigetto delle istanze di condono edilizio relative ad ampliamenti e opere realizzati entro 150 metri dalla battigia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le appellanti contestavano il rigetto comunale di istanze di condono presentate ai sensi della l. n. 47/1985 e della l. n. 724/1994, deducendo: erronea dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; violazione degli artt. 39 l. n. 724/1994 e 35 l. n. 47/1985, sostenendo che si fosse formato il silenzio-assenso e che il vincolo costiero non impedisse il condono, trattandosi di area B3 e di opere destinate alla diretta fruizione del mare; violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990 per omessa considerazione delle osservazioni partecipative; violazione dell’art. 15 l. reg. Sicilia n. 78/1976 e dell’art. 17 l. n. 765/1967, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria, illogicità e difetto dei presupposti, poiché l’area sarebbe stata ricompresa nel centro abitato, non avrebbe recepito il vincolo nel programma di fabbricazione e sarebbe stata ormai interamente edificata; infine, violazione dell’affidamento e omessa comparazione tra interesse pubblico e privato, in ragione del lungo tempo trascorso, del pagamento delle oblazioni e degli oneri, dei nulla osta acquisiti e dell’utilizzo ultraventennale degli immobili.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il TAR, pur avendo rilevato l’impugnazione autonoma di un atto di rigetto del riesame, aveva comunque deciso la controversia nel merito. Il motivo relativo al silenzio-assenso è stato respinto: la presenza di un vincolo sull’area, anche se non necessariamente assoluto, unita alla tipologia degli abusi maggiori, preclude ex lege la condonabilità e impedisce la formazione del titolo tacito. Il silenzio-assenso non può formarsi quando l’istanza è radicalmente estranea al modello legale, perché la condonabilità è giuridicamente preclusa. Sono state inoltre respinte le censure sulla qualificazione dell’area e sulla natura delle opere. L’art. 15, lett. a), l. reg. Sicilia n. 78/1976 impone il divieto di edificazione entro 150 metri dalla battigia; gli abusi realizzati dopo il 31 dicembre 1976 non sono sanabili neppure se l’area è di fatto completamente edificata. Nella fascia vincolata sono ammesse soltanto opere strettamente e direttamente finalizzate alla fruizione del mare da parte della collettività e, entro rigorosi limiti, interventi su opere preesistenti. Una struttura ricettiva non rientra nella nozione di opera destinata alla diretta fruizione del mare. Il nulla osta della Soprintendenza era comunque subordinato a tale destinazione e al divieto di mutamento. Il motivo partecipativo è stato respinto perché il preavviso di rigetto era stato comunicato e il provvedimento aveva dato conto delle controdeduzioni. È stata esclusa anche la formazione di un affidamento tutelabile, alla luce dei principi dell’Adunanza plenaria n. 9/2017. Le spese sono state compensate di fatto, con nulla disposto, per la mancata costituzione dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 39 l. n. 724/1994

    La disciplina del condono non consente la formazione del silenzio-assenso quando la condonabilità dell’abuso è ex lege preclusa dalla tipologia dell’intervento e dal vincolo gravante sull’area.

  • art. 35 l. n. 47/1985

    Il meccanismo del silenzio-assenso in materia di condono presuppone un’istanza riconducibile al modello legale; non opera per fattispecie radicalmente non condonabili.

  • art. 15, lett. a), l. reg. Sicilia n. 78/1976

    ovvero che il divieto di costruire entro i 150 metri dalla battigia vale anche per i privati fin dal 1976

    La norma impone un vincolo di inedificabilità entro 150 metri dalla battigia, senza deroghe per le opere private, salvo gli interventi strettamente e direttamente finalizzati alla fruizione collettiva del mare e la ristrutturazione, entro limiti rigorosi, di opere preesistenti.

  • art. 2, comma 3, l. reg. Sicilia n. 15/1991

    La disposizione ha natura interpretativa e chiarisce che il divieto previsto dall’art. 15 l. reg. Sicilia n. 78/1976 vale per i privati fin dall’entrata in vigore della norma originaria.

  • artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990

    Non sussiste violazione della partecipazione procedimentale quando l’amministrazione comunica il preavviso di rigetto e dà conto, nel provvedimento finale, delle controdeduzioni dell’interessato.

  • art. 17 l. n. 765/1967

    La dedotta perimetrazione dell’area come centro abitato non supera il vincolo costiero applicabile secondo la ricostruzione accolta dal giudice.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In materia di condono edilizio, il silenzio-assenso non può formarsi quando l’abuso è radicalmente non condonabile per legge in ragione della tipologia dell’intervento e del vincolo gravante sull’area: l’istanza deve essere almeno riconducibile al modello normativo astratto previsto dal legislatore.
  • Il vincolo di inedificabilità previsto dall’art. 15, lett. a), l. reg. Sicilia n. 78/1976 opera entro 150 metri dalla battigia anche nei confronti dei privati fin dal 1976 e preclude la sanatoria degli abusi realizzati dopo il 31 dicembre 1976, anche quando l’area sia di fatto completamente edificata.
  • Nella fascia costiera soggetta al vincolo regionale sono ammesse soltanto opere strettamente e direttamente finalizzate alla fruizione collettiva del mare e, entro rigorosi limiti, interventi su opere preesistenti; una struttura ricettiva non rientra, per ciò solo, nella nozione di opera destinata alla diretta fruizione del mare.
  • La violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990 è esclusa quando l’amministrazione comunica il preavviso di rigetto e il provvedimento finale esamina o comunque dà conto delle controdeduzioni presentate dall’interessato.
  • Il decorso del tempo, il pagamento delle oblazioni e degli oneri concessori, l’acquisizione di nulla osta e l’utilizzo ultraventennale dell’immobile non determinano, in presenza di un vincolo legale di inedificabilità e di un abuso non sanabile, la formazione di un affidamento tutelabile contrario al rigetto del condono.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleLegittimo affidamentoDifetto di istruttoria

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