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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44132/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca "ex nunc" della misura di prevenzione personale irrevocabile applicata il 10/12/2013 e sospesa durante l'espiazione della pena, deducendo che la misura era stata riapplicata il 05/01/2016 senza una rivalutazione della pericolosità e che la mera riabilitazione non eliminava gli effetti pregiudizievoli antecedenti (revoca della patente, interdittiva antimafia, revoca concessione demaniale, iscrizione nel casellario). Il ricorrente ha richiamato le norme su revoca/revisione e la giurisprudenza (art. 7 L. 1423/1956, art. 70 d.lgs. 159/2011, sent. Corte cost. n. 291/2013).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che mancasse l\'interesse ad impugnare perché la misura di prevenzione era già cessata per decorso del termine biennale il 26/05/2016 prima della domanda, e perché il ricorrente non aveva contestato la legittimità originaria del provvedimento ma solo la mancata rivalutazione della pericolosità. Inoltre la riabilitazione (art. 70 d.lgs. 159/2011) ha fatto cessare gli effetti pregiudizievoli; per questi motivi la richiesta non avrebbe rimosso gli impedimenti previsti dall\'art. 67. Condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, secondo comma, L. 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 11 d.lgs. n. 159/2011)

    Norma che disciplina la revoca della misura di prevenzione per cessazione della pericolosità; la giurisprudenza distingue l\'efficacia ex tunc (se annullata per vizi di legittimità) da quella ex nunc (se revocata per sopravvenuta cessazione della pericolosità).

  • art. 70 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli connessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione e la cessazione dei divieti previsti dall\'art. 67; perciò l\'avvenuta riabilitazione può far venir meno l\'interesse a impugnare la mantenuta applicazione della misura.

  • art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    "Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l\'esercizio di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l\'esercizio del commercio all\'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all\'ingrosso; e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; h) licenze per detenzione e porto d\'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti."

    Stabilisce gli effetti sanzionatori e limitativi connessi all\'applicazione definitiva di misure di prevenzione (impedimenti amministrativi). L\'annullamento o la revoca per vizi genetici può rimuovere tali effetti; la sola cessazione della pericolosità, se non incide sulla legittimità originaria, non toglie l\'iscrizione e gli effetti passati salvo riabilitazione.

  • art. 120 Codice della Strada

    "1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione ... Fermo restando ... se le condizioni soggettive indicate ... intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione ... 3. La persona destinataria del provvedimento di revoca ... non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni."

    Collega l\'applicazione di misure di prevenzione a effetti sulla patente di guida e prevede limiti temporali alla revoca e al recupero della patente; i provvedimenti amministrativi adottati in base a tale norma possono persistere se la misura è stata irrevocabile e non è stata eliminata per via di annullamento.

  • artt. 14 e 15 d.lgs. n. 159/2011

    Prevedono il controllo d\'ufficio della pericolosità nei casi di sospensione della misura per l\'espiazione della pena o per misure cautelari; sono il presupposto invocato dal ricorrente per lamentare mancata rivalutazione al momento della scarcerazione.

  • art. 630 cod. proc. pen. (richiamato)

    Norma sul giudizio di revisione penale; richiamata dal ricorrente ma diversa dall\'istituto della revoca delle misure di prevenzione, per cui non si applica direttamente alla situazione dedotta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese per ricorso inammissibile; qui utilizzata per motivare la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 291 del 2013

    Richiamata in relazione al controllo d\'ufficio della pericolosità nel periodo di sospensione della misura; riconosce (secondo la parte richiamata) l\'esigenza di verifiche officiose al rientro dalla carcerazione, ma non basta a fondare interesse quando non si contesta la legittimità originaria della misura.

Massime di principio

  • L\'interesse ad impugnare il rigetto di una richiesta di revoca ex nunc della misura di prevenzione sussiste quando con l\'impugnazione si contesti la legittimità originaria del provvedimento genetico: in tal caso l\'accoglimento può eliminare gli effetti pregiudizievoli passati.
  • Se la misura è già cessata per decorso prima della proposizione dell\'istanza, e il ricorrente non contesta la legittimità originaria ma solo la mancata rivalutazione della pericolosità, il giudice può rilevare la mancanza di interesse e dichiarare l\'inammissibilità.
  • La riabilitazione ai sensi dell\'art. 70 d.lgs. 159/2011 fa cessare gli effetti pregiudizievoli connessi alla misura di prevenzione (compresi i divieti di cui all\'art. 67), e può pertanto rendere privo di oggetto il ricorso volto unicamente a rimuovere tali effetti.
  • Per ottenere la rimozione degli effetti amministrativi (revoca patente, interdittive antimafia, revoca concessioni) è necessario mirare all\'annullamento dell\'atto genetico o dimostrare che la riabilitazione non ha effetto; non basta dimostrare il ravvedimento o la cessazione della pericolosità se non incide sulla validità originaria del provvedimento.
  • Il ricorrente ha l\'onere di indicare con precisione le ragioni che giustificano il perdurante interesse ad agire (specifici provvedimenti pregiudizievoli e collegamento causale con la misura); argomentazioni generiche sulla cessazione della pericolosità sono insufficienti.
  • Proceduralmente, per evitare l\'inammissibilità, è consigliabile proporre tempestivamente l\'istanza e, se si mira agli effetti passati, impugnare con riferimento alla legittimità originaria del provvedimento o chiedere espressamente la cancellazione dal casellario e l\'annullamento dei provvedimenti amministrativi.

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