Cassazione Penale, Sentenza n. 09999/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari che, riformando il Tribunale, aveva assolto l'imputato dal reato di ricettazione (art. 648 c.p.) ritenendo venuto meno il reato presupposto in seguito all'assoluzione dall'ipotesi di detenzione per la vendita di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). Il ricorso denunciava errore di diritto e vizio di motivazione: la Corte d'appello avrebbe confuso l'assoluzione per l'art. 474 c.p. con la mancanza di prova del reato presupposto della ricettazione, mentre il reato presupposto pertinente è la contraffazione (art. 473 c.p.) e la ricettazione può essere dimostrata anche con elementi di fatto e prove indirette (es. consulenza tecnica/giudiziaria e mancanza di documentazione commerciale).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per rinnovare il giudizio sul reato di ricettazione. La Corte ha chiarito i principi di diritto: l'art. 474 c.p. (detenzione per la vendita di prodotti con segni falsi) non è reato presupposto automatico della ricettazione; il delitto presupposto per la ricettazione può essere la contraffazione (art. 473 c.p.) o altro delitto e la provenienza illecita del bene può essere desunta da elementi di fatto e dalla natura del bene (consulenza esperta, assenza di documentazione, confezionamento).
Norme richiamate
art. 648 c.p. (ricettazione)
La ricettazione riguarda l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di cose provenienti da qualsiasi delitto. Il reato presupposto non deve essere obligatoriamente contestato a terzi in giudizio: è sufficiente che emergano elementi di fatto che provino la provenienza illecita del bene. La clausola di riserva prevista nel primo comma esclude talune ipotesi di concorso nel reato presupposto.
art. 474 c.p. (detenzione per la vendita di prodotti con segni falsi)
Sanziona la detenzione per la vendita di beni con marchi o segni contraffatti; non contempla il momento dell'acquisto e non costituisce di per sé il reato presupposto della ricettazione. L'assoluzione per questo reato non comporta automaticamente l'assoluzione dalla ricettazione.
art. 473 c.p. (contraffazione)
La contraffazione è il reato idoneo a costituire il presupposto della ricettazione di beni contraffatti; si tratta di fattispecie distinta che può concorrere con la ricettazione.
art. 517 c.p.
Citato nei fatti come diversa ipotesi di reato che il Tribunale aveva richiesto alla Procura di valutare; non risultava essere stata formalmente contestata a Diop nel procedimento in esame.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 21469/2019, Wang)
Conferma che i delitti di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere e che l'assoluzione da uno non comporta automaticamente l'assoluzione dall'altro.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 46419/2019, Failla)
Stabilisce che la provenienza delittuosa del bene può essere desunta dalle caratteristiche materiali del bene stesso e da elementi di fatto, senza necessità di accertare il reato presupposto in ogni suo estremo.
Massime di principio
- L'assoluzione per il reato di detenzione per la vendita di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) non determina automaticamente l'assenza di reato presupposto per la ricettazione; le due fattispecie possono concorrere.
- Il reato presupposto della ricettazione può essere diverso dall'art. 474 c.p.; per beni contraffatti rileva la contraffazione (art. 473 c.p.) o altro delitto che abbia generato la provenienza illecita.
- La provenienza illecita del bene può essere provata anche in via indiziaria: consulenza/accertamento tecnico, assenza di documentazione commerciale, confezionamento anomalo e altre circostanze vanno valutate come elementi probatori rilevanti.
- Non è necessario che il reato presupposto sia stato formalmente contestato a terzi perché si configuri la ricettazione; è sufficiente che dagli elementi di fatto emerga la provenienza delittuosa.
- In caso di confusione tra diverse fattispecie da parte del giudice d'appello (es. ritenere che l'assoluzione per art. 474 c.p. escluda la ricettazione), la Corte di legittimità può annullare la decisione e rinviare per nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati.
- Per la difesa e l'accusa: coltivare e documentare elementi materiali e perizie tecniche è cruciale quando la contestazione verte sulla natura contraffatta dei beni e sulla loro provenienza illecita.
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