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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19457/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso due avvisi di accertamento nei confronti di una società in nome collettivo, esercente commercio all'ingrosso di camicie, biancheria e maglieria, per maggiori ricavi e conseguente maggior reddito d'impresa ai fini IRAP e IVA per gli anni 2005 e 2006, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza; aveva inoltre emesso avvisi di accertamento IRPEF nei confronti dei due soci al 50%. I ricorsi della società e dei soci erano stati rigettati nei due gradi di merito. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 56 d.P.R. 633/1972 e L. 212/2000, sostenendo che l'avviso non indicasse specificamente i presupposti dell'accertamento induttivo; 2) violazione dell'art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. 600/1973, perché la contabilità sarebbe stata regolare e quindi l'Ufficio non avrebbe potuto ricorrere all'accertamento induttivo; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., per non avere la CTR considerato una perizia di parte e memorie aggiuntive asseritamente non contestate dall'Ufficio; 4) omesso o insufficiente esame del fatto decisivo relativo alla ricostruzione induttiva del maggior reddito, ritenuta arbitraria e non confrontata con gli elementi documentali offerti dai contribuenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, perché la questione specifica sulla necessità di esplicitare i presupposti dell'accertamento induttivo era nuova in cassazione e, comunque, dall'avviso risultava il richiamo ai presupposti normativi dell'accertamento. Ha respinto il secondo motivo, affermando che la formale regolarità delle scritture contabili non impedisce l'accertamento induttivo puro quando, all'esito dell'esame, emerga la loro totale inattendibilità per omissioni o inesattezze, come nel caso di specie, in cui erano state rilevate significative differenze tra rimanenze contabili e fisiche e tra ricarichi dichiarati e ricarichi verificati. Ha respinto il terzo motivo, chiarendo che la perizia stragiudiziale è un mero elemento indiziario e non è soggetta a non contestazione ex art. 115 c.p.c., e che lo stesso vale per le memorie difensive, non potendosi applicare il principio di non contestazione a tesi ricostruttive e valutazioni. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché, per le sentenze pubblicate dopo il 12 settembre 2012, l'art. 360, n. 5, c.p.c. consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre i ricorrenti prospettavano in sostanza una critica al merito e alla valutazione delle prove. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    La sentenza ritiene che l'avviso di accertamento contenga il richiamo ai presupposti dell'accertamento induttivo e che la doglianza sulla motivazione specifica fosse nuova e comunque infondata.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato quale norma sulla motivazione/legittimazione degli avvisi IVA; la Corte ne esclude la violazione perché l'atto indicava i presupposti normativi dell'accertamento.

  • L. n. 212/2000

    Richiamata a sostegno della censura sulla motivazione dell'avviso, ma la Corte non ravvisa violazioni.

  • art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando le scritture risultino inattendibili per omissioni, falsità o inesattezze.

  • art. 55 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo in materia IVA.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non si applica alle conclusioni di una perizia stragiudiziale né alle valutazioni o tesi difensive, ma solo ai fatti storici.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro dei motivi di violazione di legge dedotti dai ricorrenti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Per le sentenze pubblicate dopo il 12 settembre 2012, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per distinguere tra accertamento analitico-induttivo, fondato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, e accertamento induttivo puro, che può basarsi anche su elementi meramente indiziari non dotati di tale requisito.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • L'accertamento induttivo puro è legittimo anche quando le scritture contabili siano formalmente regolari, se l'esame delle stesse evidenzia una totale inattendibilità sostanziale, desumibile da omissioni, falsità o inesattezze tali da rendere inutilizzabili i dati contabili.
  • Nel giudizio di legittimità non è deducibile come vizio la questione nuova non sollevata nei gradi di merito; inoltre, la censura sulla motivazione dell'avviso è infondata se l'atto richiama i presupposti normativi dell'accertamento e gli elementi fattuali posti a base della rettifica.
  • La perizia stragiudiziale prodotta in giudizio costituisce un elemento di valutazione e non un fatto storico soggetto a non contestazione; il giudice può ritenerla insufficiente a contrastare gli elementi raccolti dall'Amministrazione.
  • Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici posti a fondamento delle domande o eccezioni, non le valutazioni tecniche, le deduzioni ricostruttive o le tesi difensive delle parti.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ristretto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una rivalutazione delle prove o del merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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