Sentenza n. 568/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento emesso dal Questore di Trapani, contenente diniego di rinnovo del porto d’armi per uso tiro a volo cat.-OMISSIS-notificato all’interessato in data 9/3/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo adottato dal Questore di Trapani, fondato sulla condanna riportata nel 2011 per il reato di minaccia. Ha dedotto, in primo luogo, eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza di motivazione, valorizzando il possesso della licenza dal 2006, l’attività di docente e il precedente servizio quale ispettore capo della Polizia municipale, nonché l’esclusione della pericolosità nella sentenza penale e la cancellazione della condanna dal casellario giudiziale. Ha dedotto, inoltre, violazione degli artt. 11 e 43 TULPS, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe svolto una concreta valutazione discrezionale sul rischio di abuso delle armi, limitandosi a richiamare la condanna. L’amministrazione ha difeso il provvedimento richiamando anche un precedente ritiro cautelare delle armi connesso a una diagnosi di stato d’ansia e i rapporti familiari del ricorrente, ma tali elementi non erano stati posti a fondamento del diniego. In sede cautelare era stata respinta la domanda per mancanza del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la condanna penale fosse, da sola, sufficiente a giustificare il giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi. Dalla sentenza penale emergeva che il ricorrente aveva minacciato un’azione violenta nei confronti del vicino e tentato di accedere con la forza nell’appartamento-studio di quest’ultimo: una condotta indicativa di inclinazione alla violenza e di carente autocontrollo. La valutazione della Questura, seppur sintetica, è stata ritenuta non illogica, non irrazionale e adeguatamente motivata. Il giudice ha precisato che gli elementi relativi alla storia sanitaria e familiare, non contenuti nel provvedimento, non potevano integrarne la motivazione e rilevavano soltanto ad colorandum. Ha inoltre richiamato l’autonomia della valutazione amministrativa rispetto a quella penale e il criterio di massima precauzione. Il precedente rilascio della licenza non impedisce una nuova valutazione dell’affidabilità; la professione svolta dal richiedente è irrilevante ai fini della valutazione personale; la cancellazione della condanna dal casellario non equivale alla riabilitazione e non elimina il fatto storico. Il TAR ha altresì osservato che l’art. 43 TULPS attribuisce valenza ostativa alle condanne alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ritenendo che il reato di minaccia esaminato potesse presentare anche tale efficacia ostativa ex lege. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 11 TULPS
La valutazione dell’affidabilità del richiedente e dell’assenza di condizioni ostative al rilascio o rinnovo del porto d’armi rientra nel potere dell’autorità di pubblica sicurezza.
art. 43 TULPS
La norma prevede condizioni ostative al rilascio del porto d’armi per determinate condanne e, secondo il TAR, la condanna esaminata poteva avere anche valenza ostativa ex lege.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio o rinnovo del porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza può fondare il giudizio di inaffidabilità anche sulla valutazione autonoma del fatto storico oggetto di un procedimento o di una condanna penale, secondo un criterio di massima precauzione e senza essere vincolata dagli esiti del giudizio penale ai fini della valutazione amministrativa.
- Una condotta concretamente caratterizzata da minacce di violenza e dal tentativo di accesso forzoso nell’abitazione altrui può essere ritenuta, anche autonomamente, indicativa di inclinazione alla violenza e di insufficiente autocontrollo, tale da giustificare il diniego del rinnovo del porto d’armi.
- Il precedente rilascio o possesso prolungato di una licenza di porto d’armi non impedisce all’amministrazione di procedere a una nuova e autonoma valutazione dell’affidabilità dell’interessato in occasione del rinnovo.
- La cancellazione di una condanna dal casellario giudiziale non equivale alla riabilitazione e non elimina il fatto storico che l’amministrazione può valutare ai fini dell’affidabilità nell’uso delle armi.
- Nel giudizio sull’impugnazione del diniego, l’amministrazione non può integrare postumamente la motivazione del provvedimento con elementi non considerati nell’atto; tuttavia, il diniego resta legittimo quando gli elementi espressamente posti a suo fondamento siano autonomamente sufficienti a giustificarlo.
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