Cassazione Penale, Sentenza n. 41168/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Lecce invocando: 1) nullita per difetto di motivazione e lesione del diritto di difesa per la mancata valutazione di una specifica memoria difensiva che contestava la prescrizione, con richiamo alla sentenza n.140/2021 della Corte costituzionale e indicando le date di prescrizione; 2) errore nel calcolo dei termini di prescrizione e nella valutazione dei periodi di sospensione connessi ai rinvii per COVID-19; 3) violazioni procedurali per omessa escussione del testimone Rocco Elia e mancata perizia contabile per accertare l'imposta evasa e la soglia di punibilita; 4) richiesta di non utilizzabilita dei verbali di polizia giudiziaria (PVC) redatti in sede di accertamento fiscale opposti dalla difesa in primo grado; 5) difetto di motivazione circa l'affermazione della responsabilita di Margarito quale amministratore di fatto, senza spiegare i fatti sui quali si fondava tale convinzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi nei punti essenziali ritenendo fondato il rilievo sulla prescrizione. Ha ritenuto errato il calcolo operato dalla Corte d'appello che aveva aggiunto giorni di sospensione rilevando invece che 350 giorni computati ai sensi del comma 9 dell'art. 83 d.l. n. 18/2020 devono essere esclusi in virtù della sentenza della Corte costituzionale n.140/2021 che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale della previsione di sospensione fino al 30 giugno 2020. Per tale motivo la prescrizione dei reati residui era maturata prima della pronuncia impugnata. Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione dei residui reati per prescrizione e ha revocato la confisca disposta. La Corte ha inoltre osservato che l'omessa valutazione della memoria difensiva non era manifestamente infondata e quindi poteva incidere sul rilievo della prescrizione.
Norme richiamate
artt. 110 e 81, secondo comma, cod. pen.
Norme sostanziali penali richiamate per la concorso e per l'aumento di pena rispetto alle partecipazioni; utilizzate per inquadrare i reati addebitati agli imputati.
art. 4 e art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Norme del decreto legislativo in materia di reati fiscali contestati (evasione/omessa dichiarazione).
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
Previsione dell'aumento di un terzo del tempo massimo necessario a prescrivere per talune fattispecie fiscali; la Corte ha tenuto conto di tale aumento nel calcolo della prescrizione.
art. 83, commi 7 e 9, d.l. n. 18 del 2020 (convertito nella legge n. 27/2020)
Il periodo di sospensione previsto dal comma 9 era stato computato dalla Corte d'appello ma la Cassazione ha escluso dal calcolo 350 giorni imputati in base al comma 9 in ragione della sentenza della Corte costituzionale n.140/2021 che ne ha dichiarato l'illegittimita costituzionale.
sentenza Corte costituzionale n. 140/2021
Ricognizione di illegittimita costituzionale dell'art. 83, comma 9, del d.l. 18/2020 sulla sospensione della prescrizione, che ha imposto l'esclusione di quel periodo dal calcolo dei termini di prescrizione.
art. 507 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nella doglianza relativa alla mancata escussione di testi e alla decisione presa senza affrontare la memoria difensiva; la Corte ha ritenuto non manifesta l'infondatezza del rilievo.
artt. 191 e 234 cod. proc. pen.
Norme relative all'acquisizione e utilizzazione dei documenti e ai mezzi di prova; richiamate nella censura sull'utilizzabilita dei PVC redatti dalla polizia giudiziaria in sede fiscale.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma sulla nullita delle sentenze per violazione del diritto di difesa e motivazione; la Corte rileva l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale ma valorizza la non manifesta infondatezza del rilievo difensivo.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Norma introdotta successivamente alla consumazione dei reati, con riguardo alla applicabilita della confisca per equivalente; la Cassazione ha revocato la confisca ritenendo non applicabile la norma ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21
Riferimento normativo sull'entrata in vigore della disciplina processuale rilevante per la confisca; la Corte ha motivato la revoca della confisca anche con riferimento alla retroattivita di talune norme.
Massime di principio
- La presentazione di una memoria difensiva specifica sulla prescrizione impone al giudice una valutazione esplicita: l'omissione a tale riguardo, se non manifestamente infondata, può portare all'accoglimento del ricorso o all'accertamento d'ufficio della prescrizione.
- I periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti da misure d'urgenza (es. d.l. n. 18/2020) vanno ricalcolati tenendo conto delle eventuali pronunce di incostituzionalita: non possono essere utilizzati se dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale.
- Se la prescrizione matura dopo la sentenza impugnata, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato e disporre le conseguenti misure (es. revoca della confisca) quando la questione sia fondata.
- La mancata escussione di testi o l'omessa acquisizione di perizie contabili rilevano in appello solo se tali omissioni risultano decisivi per la decisione: la difesa deve indicare chiaramente l'incidenza probatoria per ottenere rimedio.
- I verbali della polizia giudiziaria redatti in sede di accertamento fiscale possono essere contestati nella loro utilizzabilita; tuttavia la questione richiede analisi puntuale della tempestivita e delle opposizioni formulate dalla difesa in primo grado.
- La qualificazione di amministratore di fatto richiede motivazione specifica e collegamenti fattuali chiari; il semplice transito di denaro su conti personali o rapporti con terzi non sempre sono sufficienti senza elementi che dimostrino gestione occulta della societa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40851/2024 del 07/11/2024
- Sentenza penale · 7 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40852/2024 del 07/11/2024
- Sentenza penale · 7 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40853/2024 del 07/11/2024
- Sentenza penale · 7 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40857/2024 del 07/11/2024
- Sentenza penale · 7 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40858/2024 del 07/11/2024
- Sentenza penale · 7 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40859/2024 del 07/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →