Ordinanza n. 1054/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 380/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego fondato sulla carenza documentale della pratica di nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in relazione alla pratica di nulla osta al lavoro. In appello è stata invocata un'integrazione documentale prodotta in un separato giudizio dal datore di lavoro, società operante nel settore del trasporto, relativa alla comunicazione al Centro per l'impiego territoriale diretta a verificare l'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale per la mansione richiesta. L'appellante ha sostenuto, implicitamente, che tale documentazione consentisse di superare la carenza rilevata dall'Amministrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare e confermato la reiezione della domanda cautelare. Ha ritenuto che la documentazione integrativa non fosse idonea a superare la carenza documentale, poiché l'art. 22 del d.lgs. 286/1998 richiede che la verifica presso il Centro per l'impiego territoriale preceda, e non segua, la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro del cittadino straniero. La produzione successiva della documentazione, effettuata in un separato giudizio dal datore di lavoro, non sana quindi l'inosservanza della sequenza procedimentale prevista dalla legge. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 22 d.lgs. 286/1998
prevede che la suddetta verifica presso il CIT preceda -e non segua come nella fattispecie- la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro di cittadino straniero
La verifica presso il Centro per l'impiego territoriale circa l'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale deve essere svolta prima della richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; il suo svolgimento successivo non supera la carenza documentale della pratica.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del nulla osta al lavoro di un cittadino straniero, la verifica presso il Centro per l'impiego circa l'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale deve precedere la richiesta nominativa di nulla osta; l'adempimento successivo non è idoneo a sanare la carenza documentale originaria.
- In sede di appello cautelare, la produzione successiva di documenti non supera i rilievi dell'amministrazione quando il documento attesta un adempimento che, secondo la disciplina applicabile, doveva necessariamente precedere l'atto o la richiesta oggetto del procedimento.
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