Cassazione Penale, Sentenza n. 12334/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Viterbo che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP (artt. 85-bis DPR 309/1990 e 240-bis c.p.) su immobili intestati a terzi fiduciari. Il ricorrente contestava: 1) la mancata congruenza tra i profitti illeciti contestati e il valore dei beni sottoposti a sequestro (violazione art. 240-bis c.p.); 2) l'illegittima applicazione retroattiva della confisca a reati (art. 73, comma 5 DPR 309/1990) riferiti a fatti anteriori alla modifica normativa; 3) la violazione del principio di ragionevolezza temporale e l'omessa considerazione delle prove difensive (per es. presunte vincite al gioco) atte a giustificare la provenienza lecita delle provviste.
La decisione
Il ricorso per Cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi prospettati: ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza dei presupposti per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in particolare la qualifica dei delitti come "reati spia" idonei a giustificare l'ablazione estesa, la sproporzione tra valore dei beni e capacità reddituale del ricorrente e l'assenza di giustificazione della provenienza lecita delle provviste; ha escluso che l'art. 240-bis richieda un nesso di pertinenzialità diretto né una quantificazione ragionieristica del profitto illecito in fase cautelare; ha inoltre considerato irrilevante per il caso la questione della retroattività poiché gli episodi rilevanti si collocano tra novembre 2023 e febbraio 2024, periodo in cui la novella normativa era già vigente; infine ha dichiarato alcune doglianze generiche o inammissibili per mancata allegazione di atti e per essere, in realtà, censure di merito non sindacabili con il rimedio dell'art. 325 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 85-bis DPR 309/1990
Norma che individua reati "spia" per l'estensione della confisca e legittima la dilatazione del nesso di pertinenzialità tra reato e beni; usata dalla Corte come base per ritenere idonei i fatti a giustificare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
art. 240-bis cod. pen.
Prevede la confisca per sproporzione tra beni e reddito/attività del condannato; la Corte chiarisce che non richiede nesso di pertinenzialità diretto né una quantificazione esatta del profitto illecito in fase cautelare, ma che occorre valutare l'idoneità dei reati a produrre profitti illeciti in misura congrua al valore dei beni.
art. 73 DPR 309/1990 (comma 5)
Fattispecie di reato relative a stupefacenti; rilevante come reato spia ai fini dell'applicazione dell'art. 85-bis e dell'art. 240-bis quando i fatti si collocano in periodi successivi all'entrata in vigore della novella normativa.
art. 200 cod. pen.
Principio della legge applicabile: la Corte ha richiamato il principio generale sul divieto di applicazione retroattiva, rilevando però che nel caso concreto gli episodi pertinenti sono successivi alla modifica normativa.
art. 236 cod. pen.
Richiamato nel contesto della disciplina della retroattività delle misure, ma non ritenuto ostativo alla misura nel caso concreto per il timing dei fatti.
art. 325 cod. proc. pen.
Limita il sindacato in Cassazione sui provvedimenti cautelari alle sole violazioni di legge (vizi di motivazione solo se mancante o apparente); la Corte ha applicato questa limitazione escludendo il riesame di valutazioni di merito non ammesse in sede di legittimità.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per Cassazione; citata in relazione ai c.d. motivi di diritto e alle lettere b) e c) invocate dal ricorrente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto rispetto ai limiti di motivazione ammessi in cassazione quando si forniscono motivazioni sintetiche; la Corte osserva che il ricorso è conforme ai limiti ma molte censure restano inammissibili o infondate.
Massime di principio
- L'art. 240-bis cod. pen., applicato con l'art. 85-bis DPR 309/1990, consente l'ablazione estesa senza richiedere un nesso di pertinenzialità diretto tra specifico reato e bene; è sufficiente che i reati costituiscano "spia" idonea a giustificare la sproporzione tra beni e reddito.
- In fase cautelare non è necessaria una quantificazione precisa e ragionieristica del profitto illecito: conta l'idoneità astratta e concreta del quadro indiziario a mostrare fonte illecita di ricchezze in misura congrua al valore dei beni.
- Le questioni di retroattività devono essere valutate sul concreto timing dei fatti: la modifica normativa è applicabile ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della novella; per reati antecedenti va valutata la compatibilità con i principi di non retroattività.
- In Cassazione avverso provvedimenti cautelari (art. 325 c.p.p.) è consentito un sindacato per violazione di legge o per mancanza/apparenza della motivazione; i fatti e le valutazioni probatorie di merito difficilmente sono rimediabili se non allegati e provati puntualmente in sede di impugnazione.
- Chi contesta la valutazione della prova in sede di legittimità deve allegare e rendere acquisiti gli atti e documenti su cui si fonda la censura; l'omessa allegazione può determinare l'inammissibilità o il rigetto della doglianza.
- Il sequestro di beni intestati a terzi fiduciari è legittimo se emerge che le provviste per l'acquisto sono state fornite dal sospettato e non è stata giustificata la loro lecita provenienza.
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