Ordinanza n. 3272/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento dell'Ambasciata D'Italia Accra datato 27/05/2025, Pos. N. -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda presentata dal ricorrente volta ad ottenere il visto di ingresso per l'Italia per motivo di lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia ad Accra
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per l'Italia per lavoro subordinato, nel settore dell'assistenza domestica, chiedendo anche la tutela cautelare. La controversia concerneva l'applicazione dell'art. 22 d.lgs. 286/1998, l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto e l'erroneità o illogicità della valutazione compiuta dalla sede diplomatica circa il reale scopo dell'ingresso. L'amministrazione aveva fondato i propri dubbi, tra l'altro, sul fatto che il datore di lavoro sarebbe stato il fratello del richiedente, circostanza risultante dall'intervista svolta con l'interessato.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris. In sede cautelare ha rilevato che la disciplina introdotta dal d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, esclude la necessità del preavviso di rigetto nei procedimenti relativi ai visti in questione. Ha inoltre ritenuto che la discrezionalità amministrativa in materia di visti di ingresso sia particolarmente ampia e sindacabile soltanto ab externo, in presenza di macroscopiche abnormità logiche. Nel caso concreto, la sede diplomatica aveva espresso ragionevoli dubbi sul reale scopo dell'ingresso senza incorrere, allo stato della delibazione cautelare, in erroneità o illogicità manifeste. Il periculum non è stato specificamente valorizzato, risultando decisiva l'insussistenza del fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata esaminata e respinta.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Costituisce il riferimento normativo per il visto di ingresso per lavoro subordinato oggetto della controversia.
d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024
La disciplina è stata ritenuta applicabile e idonea a escludere la necessità del preavviso di rigetto nei procedimenti relativi ai visti di ingresso considerati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In materia di diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato, la discrezionalità dell'amministrazione è particolarmente ampia e il sindacato giurisdizionale è limitato al controllo esterno sulla palese presenza di macroscopiche abnormità logiche, senza sostituire la valutazione amministrativa con una propria valutazione di merito.
- La disciplina introdotta dal d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, esclude la necessità del preavviso di rigetto nei procedimenti relativi ai visti di ingresso per lavoro subordinato considerati dalla decisione.
- La circostanza che il datore di lavoro indicato nella domanda sia il fratello del richiedente può costituire elemento idoneo a fondare ragionevoli dubbi sul reale scopo dell'ingresso, purché la valutazione della sede diplomatica non presenti profili manifesti di erroneità o illogicità.
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