Cassazione Penale, Sentenza n. 44830/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna (4 anni, 2 mesi e 1.200 euro di multa) per più reati commessi fra maggio e luglio 2021. I motivi principali: (i) censura della qualificazione della rapina con l'aggravante di cui all'art. 628, 3° comma, n. 3-quinquies (rapina in danno di persona ultrasessantacinquenne), sostenendo che tale aggravante sia stata attribuita oggettivamente e che l'imputato, per la rapidità dell'azione, non avrebbe potuto percepire l'età avanzata della vittima; (ii) carenza di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti del danno risarcito e della speciale tenuità del danno patrimoniale; (iii) erronea applicazione della recidiva; (iv) insufficiente riconoscimento delle attenuanti generiche e contestazione dell'entità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante ex art. 628, 3° comma, n. 3-quinquies, osservando che la circostanza è correlata oggettivamente all'età anagrafica della vittima (qui ottantasettenne) e che le modalità della condotta dimostravano la consapevolezza dell'età da parte dell'imputato. Ha escluso il riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale rilevando che la rapina ha avuto anche effetti sulla persona (lesioni guaribili in 90 giorni) e che il danno non è quindi di "speciale tenuità". Ha ritenuto inidonea a riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, la mera produzione in atti di assegni circolari non trasferibili non consegnati e non posti in modo da assicurare la concreta e incondizionata disponibilità alle persone offese; ha ricordato che la riparazione deve essere volontaria, integrale ed effettiva. Ha confermato la legittimità dell'applicazione della recidiva alla luce della maggiore pericolosità delle nuove condotte e ha ritenuto congrua la pena, stabilita in minima parte della forbice edittale, per cui la motivazione data dalla Corte territoriale è sufficiente.
Norme richiamate
art. 628, comma 3, n. 3-quinquies, c.p.
L'aggravante per la rapina commessa in danno di persona ultrasessantacinquenne è correlata all'elemento oggettivo dell'età anagrafica della vittima e ricorre quando la persona offesa ha oltre 65 anni; non è richiesta una specifica indagine sull'effettiva incidenza dell'età sulla consumazione del reato quando risultano fatti che dimostrino la consapevolezza dell'età dell'agente
art. 59, comma 2, c.p.
Le aggravanti sono valutate anche se ignorate per colpa dall'agente o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa; quindi l'ignoranza soggettiva non esclude automaticamente l'aggravante quando ricorrono le condizioni oggettive
art. 62, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.
L'attenuante per speciale tenuità del danno richiede che il pregiudizio sia di entità quasi trascurabile; nei reati plurioffensivi come rapina va valutato anche l'effetto sulla persona offesa. L'attenuante per la riparazione del danno (n.6) richiede che la riparazione sia volontaria, integrale ed effettiva, con concreta e incondizionata disponibilità per la persona offesa; depositi non comunicati o forme non idonee non sono sufficienti
art. 133 c.p.
Criteri di determinazione della pena: la Corte territoriale deve tener conto dei criteri indicati; quando la pena è determinata in misura non lontana dal minimo edittale, una motivazione sintetica (es. "pena congrua") può essere sufficiente
art. 69, comma 4, c.p.
L'applicazione della recidiva reiterata può precludere il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti; l'accertamento della recidiva dipende dalla valutazione della maggiore pericolosità e colpevolezza dell'imputato
Massime di principio
- L'aggravante per rapina in danno di persona ultrasessantacinquenne si fonda sull'età anagrafica della vittima: se la vittima ha più di 65 anni l'aggravante sussiste salvo prova convincente dell'errore rilevante; il giudice può desumere la consapevolezza dell'agente dalle modalità della condotta
- Per il riconoscimento della speciale tenuità del danno patrimoniale nei reati come la rapina è necessario valutare l'entità economica del danno insieme agli effetti sulla persona offesa; lesioni significative o danni plurimi escludono normalmente la speciale tenuità
- La riparazione del danno ai fini dell'art. 62, n. 6, richiede che la somma o il bene risarcitorio sia reso effettivamente disponibile alla persona offesa in modo concreto e incondizionato; forme formali o depositi non comunicati non sono normalmente sufficienti
- La recidiva può essere legittimamente applicata se i nuovi reati evidenziano una maggiore pericolosità e colpevolezza rispetto ai precedenti; la valutazione spetta al giudice di merito e la Corte di Cassazione controlla la congruità della motivazione
- L'omesso esame di un motivo da parte della corte d'appello non comporta annullamento quando la censura, anche se valutata, non avrebbe potuto modificare l'esito del giudizio
- Se la pena è determinata in misura non troppo distante dal minimo edittale, è sufficiente una motivazione sintetica che dia conto dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione dettagliata è richiesta solo se la pena è molto superiore alla media edittale
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