Sentenza n. 345/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 2345/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto la domanda relativa alla non debenza di euro 63.057,75 per oneri concessori connessi a una domanda di condono edilizio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario aveva presentato nel 1986 una domanda di condono edilizio ai sensi della l. 47/1985, versando integralmente l’oblazione allora richiesta. Il Comune, con nota del 24 giugno 2021, aveva richiesto euro 64.307,38 a titolo di conguaglio dell’oblazione e del contributo di costruzione. Il TAR aveva accolto il ricorso quanto all’oblazione, ma aveva ritenuto dovuti gli oneri concessori, escludendo la formazione del silenzio-assenso poiché la pratica sarebbe stata completata soltanto nel maggio 2005 e il Comune aveva indicato, nella nota impugnata, anche la rimozione di verande in alluminio. L’appellante ha dedotto la violazione degli artt. 35, 36 e 37 della l. 47/1985, l’intervenuta prescrizione decennale del credito relativo agli oneri concessori, la violazione del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 3 l. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’errore sui presupposti, l’illogicità, la sproporzione e l’omessa pronuncia. Ha sostenuto che la documentazione era completa dal maggio 2005, che la rimozione delle verande non costituiva condizione per il rilascio del titolo e che il Comune non aveva indicato adeguatamente i criteri tariffari e gli interessi applicati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello applicando la ragione più liquida e ha riformato in parte la sentenza del TAR, accogliendo integralmente il ricorso introduttivo. Il Collegio ha rilevato che la statuizione del TAR secondo cui la pratica era stata completata con l’integrazione documentale del maggio 2005 aveva formato giudicato interno. Da tale data l’Amministrazione disponeva degli elementi necessari per istruire e quantificare gli oneri concessori; inoltre, tra il 2005 e il 2020 il Comune non aveva richiesto ulteriori integrazioni né indicato documenti mancanti. La prescrizione relativa agli oneri concessori è ordinariamente decennale, mentre il termine abbreviato previsto dall’art. 35 l. 47/1985 riguarda l’oblazione. Il dies a quo decorre dal momento in cui la pratica di condono è completa degli elementi essenziali che consentono all’Amministrazione di determinare l’an e il quantum degli oneri, e non dalla presentazione originaria della domanda né necessariamente dall’adozione del provvedimento espresso. La prescrizione non era impedita dal riferimento alle verande, poiché la loro rimozione non risultava indicata quale condizione per il rilascio del titolo; la nota subordinava il rilascio unicamente al pagamento delle somme richieste. Poiché il calcolo comunale era intervenuto nel 2020, il termine decennale decorrente dal 2005 era già scaduto e il credito di euro 63.057,75 risultava prescritto. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in euro 7.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 35 l. 47/1985
Il termine abbreviato di cui all’art. 35 della legge n. 47 del 1985 si riferisce al pagamento dell’oblazione.
La disposizione disciplina il termine relativo all’oblazione e, in caso di domanda non definita espressamente, il silenzio-assenso si forma dopo ventiquattro mesi dal deposito della documentazione completa.
art. 37 l. 47/1985
Le somme richieste dal Comune a titolo di oneri concessori risultano non dovute per intervenuta prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 37 della l. n. 47 del 1985.
Il credito per gli oneri concessori connessi al condono è soggetto al termine ordinario decennale, distinto dal termine previsto per l’oblazione.
art. 2935 c.c.
Il termine di prescrizione può decorrere soltanto dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Il termine decorre quando l’Amministrazione dispone di tutti gli elementi necessari per quantificare il conguaglio, cioè quando la pratica di condono è completa nella documentazione essenziale.
art. 2946 c.c.
Termine decennale di prescrizione.
Il diritto al pagamento degli oneri concessori si prescrive in dieci anni dalla data in cui la pratica completa consente la determinazione dell’obbligazione.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Richiamato dal TAR per la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative agli oneri concessori.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dall’appellante in relazione all’obbligo di motivazione della quantificazione degli oneri, ma la questione è stata assorbita dall’accoglimento per prescrizione.
art. 112 c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata assorbita.
Massime di principio
- Il credito dell’amministrazione per gli oneri concessori connessi a una domanda di condono edilizio è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale; il termine abbreviato previsto dalla disciplina del condono riguarda invece l’oblazione.
- Il dies a quo della prescrizione degli oneri concessori decorre dal momento in cui il privato ha depositato la documentazione essenziale che rende la pratica di condono completa e consente all’amministrazione di determinare l’an e il quantum dell’obbligazione, non dalla mera presentazione originaria della domanda né necessariamente dalla definizione espressa del condono.
- La completezza della pratica rilevante ai fini della prescrizione deve essere valutata in concreto: se, dopo l’ultima integrazione documentale, l’amministrazione non richiede ulteriori documenti e dispone degli elementi necessari alla quantificazione, il termine prescrizionale decorre da quella data.
- Una prescrizione edilizia indicata in una nota comunale, quale la rimozione di verande, non impedisce la decorrenza della prescrizione degli oneri concessori se non risulta configurata come condizione per il rilascio del titolo e non ostacola l’istruttoria o la quantificazione delle somme dovute.
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