Cassazione Civile, Ordinanza n. 28866/2025 del 31/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore/terzi acquirenti)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un ente creditore per far dichiarare inefficaci, nei propri confronti, alcuni atti compiuti dal debitore dopo il sorgere del credito: il trasferimento della piena proprietà di un immobile alla moglie, la costituzione del fondo patrimoniale sul medesimo bene e, inoltre, atti successivi nei confronti di ulteriori terzi, compresa una garanzia reale costituita a favore di una banca. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, dichiarando inefficaci alcuni atti ma rigettandola quanto ad altri. La Corte d'appello ha confermato. In cassazione, il ricorrente principale ha dedotto violazione dell'art. 2901 c.c. sostenendo che, per gli atti posteriori al sorgere del credito, non fosse necessario provare la conoscenza da parte del terzo della specifica esposizione debitoria del disponente, e comunque ha censurato la motivazione della Corte territoriale per avere trascurato le prove che avrebbero dimostrato la consapevolezza del pregiudizio. Il ricorrente incidentale, per contro, ha contestato la stessa sussistenza della scientia damni e ha lamentato di non aver potuto provare l'idoneità del patrimonio residuo a soddisfare il credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondate le doglianze del Comune perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 2901 c.c., escludendo la revocabilità di alcuni atti per difetto di prova della consapevolezza del pregiudizio in capo ai terzi e valorizzando in modo congruo gli elementi istruttori. Ha inoltre ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità, e che non fosse invocabile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme. Sul piano processuale, ha anche respinto l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dal ricorrente incidentale. Le spese sono state compensate tra ricorrente principale e incidentale, mentre i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti costituiti.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Per l'azione revocatoria ordinaria, quando l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, occorre la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e al terzo; non è necessaria la conoscenza dello specifico credito, salvo la diversa ipotesi di atto oneroso anteriore al sorgere del credito.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire richiede una situazione oggettiva e attuale di lesione del diritto; non sussiste se il processo è volto solo a una soluzione astratta o meramente ipotetica.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici possono rilevare ai fini della prova della scientia damni se i fatti noti sono gravi, precisi e concordanti.
art. 115 c.p.c.
Le censure che mirano a una diversa lettura delle risultanze probatorie non integrano un vizio di violazione di legge, ma tendono inammissibilmente a un nuovo giudizio di merito.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove rientra nel potere del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è censurabile solo nei limiti del vizio di legittimità; non può essere richiesta una rivalutazione del merito sotto la veste di motivazione apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato insieme alle norme sulla motivazione per contestare un preteso difetto argomentativo della sentenza impugnata.
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione è a critica vincolata e non può essere usato come terzo grado di merito; il vizio ex n. 5 non è deducibile in presenza di doppia conforme nei limiti applicabili.
art. 348-bis c.p.c.
In caso di doppia conforme, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti richiamati dalla Corte.
art. 360, comma quarto, c.p.c.
Richiamato come base normativa del limite al sindacato sulla motivazione in ipotesi di doppia conforme.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, per gli atti dispositivi successivi al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza del debitore e del terzo che l'atto diminuisce la garanzia patrimoniale generica; non è necessaria la prova della conoscenza del singolo credito da parte del terzo.
- La prova della scientia damni può essere desunta da presunzioni semplici e da elementi indiziari, ma la loro valutazione appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove: le censure formalmente qualificate come violazioni di legge sono inammissibili se in realtà mirano a contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. non è utilizzabile secondo i limiti processuali richiamati dalla Corte.
- L'interesse ad agire deve essere attuale e concreto; non basta allegare in astratto la capienza del patrimonio del debitore se la sentenza impugnata ha accertato l'incapienza e il pregiudizio attuale del creditore.
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