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Ordinanza

Ordinanza n. 13556/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - L’ingiunzione alla Pubblica amministrazione convenuta del pagamento della somma provvisoria di € 76,68, per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo. - In subordine, ingiungere alla Pubblica amministrazione convenuta il pagamento della somma provvisoria di € 76,68, per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo a partire dalla comunicazione dell''ordinanza cautelare collegiale richiesta. - L’accertamento dell’illegittimo silenzio serbato dalla Pubblica amministrazione resistente nell’ambito del procedimento di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato e, per l’effetto, la conclusione del procedimento entro e non oltre 30 giorni, o altro termine che sia ritenuto di giustizia. - La condanna di parte convenuta al pagamento a titolo di risarcimento dei danni, di una somma pari a 21.472,08, maggiorata di una mensilità per ogni mese ulteriore trascorso durante il procedimento e sino all’ottenimento del visto d’ingresso da parte del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4\2\2026 : In via cautelare: - L’emissione in via cautelare di un provvedimento volto a ordinare la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di decadenza del nulla osta emesso dal SUI di Massa Carrara il 14/8/2025 e il riesame del medesimo provvedimento nel senso del suo annullamento in autotutela entro e non oltre 15 giorni, o altro termine che sarà ritenuto di giustizia; Nel merito: - L’annullamento del provvedimento di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato n. P- MS/L/Q/2023/100113 emesso dal SUI di Massa Carrara il 14/8/2025.

Giustizia amministrativa202503586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio nel procedimento di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato e provvedimento di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni nel procedimento di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato, chiedendo la conclusione del procedimento, una penalità di mora e il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento del SUI di Massa Carrara del 14 agosto 2025, recante la decadenza del nulla osta al lavoro subordinato, sostenendo implicitamente l'illegittimità della decadenza automatica fondata sul mero decorso del termine semestrale di validità del titolo, senza adeguata valutazione delle cause del mancato rilascio o utilizzo del nulla osta e della loro imputabilità alla condotta del ricorrente. Ha inoltre chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto e il riesame della posizione.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché il provvedimento di decadenza risultava fondato sul mero decorso del termine semestrale di validità del nulla osta, senza un'effettiva valutazione dei motivi che avevano impedito il rilascio del visto e, in particolare, della loro imputabilità alla condotta procedimentale del ricorrente. La decadenza automatica, in assenza di un'adeguata istruttoria sulle cause del mancato uso del nulla osta, presentava quindi possibili profili di illegittimità per difetto di istruttoria e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il periculum in mora è stato ravvisato nel rischio concreto che l'efficacia dell'atto determinasse la definitiva perdita dell'opportunità lavorativa. Le eccezioni delle Amministrazioni sulla carenza d'interesse sono state ritenute meritevoli di ulteriore approfondimento e non idonee, allo stato, a escludere l'interesse cautelare, anche alla luce della documentazione prodotta. Il giudice ha sospeso l'esecutività del provvedimento di decadenza e ordinato al SUI di Massa Carrara di riesaminare la posizione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. La trattazione del merito è stata fissata al 23 febbraio 2027; spese al definitivo. L'ordinanza non definisce le domande sul silenzio, sulla penalità di mora e sul risarcimento.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La decadenza da un nulla osta al lavoro subordinato non può essere disposta automaticamente sulla sola base del decorso del termine di validità del titolo, senza un'adeguata istruttoria sulle cause del mancato rilascio o utilizzo del visto d'ingresso e sulla loro imputabilità al lavoratore.
  • Il provvedimento di decadenza dal nulla osta deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza; l'omessa valutazione delle circostanze concrete che hanno impedito l'utilizzo del titolo può integrare difetto di istruttoria e rendere illegittima la misura.
  • In sede cautelare, il rischio concreto della definitiva perdita di un'opportunità lavorativa costituisce un pregiudizio grave e attuale idoneo a integrare il periculum in mora.
  • Quando le eccezioni relative alla carenza d'interesse richiedono un approfondimento incompatibile con la sommaria cognizione cautelare e la documentazione disponibile evidenzia un interesse attuale alla tutela, tali eccezioni non impediscono l'adozione della misura cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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