Cassazione Civile, Ordinanza n. 29566/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione nei confronti di una socia accomandante, ritenuta coobbligata in solido per debiti IVA della società di persone. La CTR aveva confermato l'annullamento parziale della cartella e, in sostanza, aveva ritenuto che la responsabilità della socia fosse limitata al valore della quota conferita, reputando sproporzionata l'iscrizione ipotecaria rispetto al credito effettivamente accertato nei suoi confronti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 2313 e 2900 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente applicato il giudicato formatosi su altra decisione, perché quella pronuncia non avrebbe affrontato il tema del valore della quota conferita; secondo la ricorrente, il riferimento corretto sarebbe al valore della quota risultante dall'atto costitutivo e non al prezzo di acquisto della partecipazione. La censura, però, risultava costruita in modo poco chiaro e con contenuti tra loro distonici e contraddittori, anche quanto al contenuto del giudicato richiamato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato innanzitutto l'incoerenza interna del ricorso, che riportava stralci di decisioni e passaggi non tra loro coordinati, rendendo impossibile ricostruire con chiarezza il vero oggetto della censura. Inoltre, ha osservato che la doglianza mirava in sostanza a sovvertire la ricostruzione operata dalla CTR e il giudicato da essa richiamato, proponendo una diversa lettura della responsabilità del socio accomandante e della misura del credito garantibile. In assenza di chiarezza espositiva e di univoco rapporto tra fatto storico, giudicato e norma invocata, la Corte ha ritenuto impossibile l'esame nel merito. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
art. 2313 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma che limiterebbe la responsabilità del socio accomandante al valore della quota conferita; la Corte non ne entra nel merito, poiché assorbe la censura nella declaratoria di inammissibilità per difetto di chiarezza del ricorso.
art. 2900 c.c.
Citato dalla ricorrente nel motivo di ricorso; il testo non consente di desumere un'autonoma elaborazione della Corte sulla norma, poiché il ricorso è dichiarato inammissibile prima dell'esame di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere esposto in modo chiaro, coerente e non contraddittorio: la presenza di contenuti distonici o di ricostruzioni incompatibili tra loro impedisce l'esame del motivo e comporta l'inammissibilità.
- Non è ammissibile sollecitare in cassazione una ricostruzione alternativa del giudicato o del fatto decisivo quando la censura, per come formulata, non consenta di individuare con precisione il contenuto della decisione impugnata e la reale portata della doglianza.
- Quando la controversia riguarda il rapporto tra giudicato pregresso e misura della responsabilità patrimoniale del socio, la deduzione deve confrontarsi in modo puntuale con il contenuto effettivo della pronuncia richiamata, senza sovrapporre decisioni diverse o passaggi estranei.
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