Cassazione Penale, Ordinanza n. 13079/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile del reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza, contestando: 1) la motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la Corte di merito avesse male valutato le prove circa la titolarità di conti gioco e l'omessa indicazione nella dichiarazione ISEE; 2) il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. In fatto, secondo la ricostruzione richiamata dalla Corte, l'imputata aveva presentato all'INPS domande per ottenere il reddito di cittadinanza dichiarando di non possedere conti correnti o altre posizioni patrimoniali mobiliari, ma dagli accertamenti risultava intestataria di conti gioco presso più società, sui quali erano confluite somme rilevanti in diversi anni, con conseguente omissione di un patrimonio mobiliare rilevante ai fini del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una mera rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità; ha considerato manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato sul diniego dell'art. 131-bis c.p. richiamando la gravità dell'offesa e la reiterazione delle false dichiarazioni, nonché sul diniego delle attenuanti generiche evidenziando l'assenza di elementi positivi di valutazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 4 del 2019
norma incriminatrice richiamata per la contestazione dell'indebita percezione del reddito di cittadinanza; la Corte non entra nel merito della sua portata, ma considera infondate le censure sulla valutazione del materiale probatorio relativo alla falsità delle dichiarazioni rese per ottenerne il beneficio
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di gravità dell'offesa e reiterazione delle false dichiarazioni; il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche presuppongono l'allegazione e l'accertamento di elementi positivi idonei a giustificare un trattamento di favore; se la richiesta non indica specifici elementi, il diniego può essere motivato con il richiamo alla loro assenza
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che mirino esclusivamente a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, salvo specifica indicazione di travisamenti decisivi della prova.
- Nel reato di indebita percezione di un beneficio pubblico, l'omessa indicazione di elementi patrimoniali rilevanti nelle dichiarazioni richieste per l'accesso al beneficio può integrare la falsità o l'omissione penalmente rilevante se funzionale all'ottenimento indebito della prestazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando l'entità del vantaggio indebitamente conseguito e la reiterazione delle condotte false o omissive.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato con il richiamo all'assenza di elementi positivi di valutazione, quando la difesa non abbia specificamente allegato circostanze idonee a fondare un trattamento di speciale benevolenza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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