Ordinanza n. 1614/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ex art. 31, co. 4, cod.proc.amm., del provvedimento di non ammissione alle agevolazioni previste dalla misura “Smart&Start Italia”- prot. n_ SSI0005717 del 25 novembre 2025, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione alle agevolazioni “Smart&Start Italia” del 25 novembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui Invitalia ha negato l’accesso alle agevolazioni “Smart&Start Italia”, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego era motivato dal conseguimento di un punteggio insufficiente, inferiore a sei punti, in relazione a quattro parametri valutativi — B2, C1, C2 e D2 — previsti dall’Allegato 1 alla Circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 439196 del 16 dicembre 2019. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli vizi dedotti dalla ricorrente; il TAR dà atto che le censure sono state analiticamente controdedotte dall’Amministrazione. La ricorrente ha inoltre prospettato un pregiudizio derivante dal diniego del beneficio, ritenuto tuttavia di natura patrimoniale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che le controdeduzioni dell’Amministrazione inducessero a escludere la fondatezza del ricorso. Il Collegio ha inoltre osservato che l’insufficienza anche in un solo parametro valutativo sarebbe, di per sé, idonea a sorreggere la legittimità del diniego, sicché il rilievo negativo su quattro parametri appariva allo stato sufficiente a escludere il fumus boni iuris. È stato negato anche il periculum in mora, poiché il pregiudizio prospettato consisteva in un danno patrimoniale, ritenuto integralmente ristorabile per equivalente economico e quindi privo dei caratteri di gravità e irreparabilità richiesti per la tutela cautelare dall’art. 55 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 4, c.p.a.
previa sospensione dell'efficacia
La domanda di annullamento è stata proposta con richiesta di tutela cautelare; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
art. 55 c.p.a.
pregiudizio grave e irreparabile
La sospensione cautelare richiede, oltre a una sommaria valutazione favorevole della fondatezza, un pregiudizio caratterizzato da gravità e irreparabilità; il danno patrimoniale integralmente risarcibile per equivalente non soddisfa tale requisito.
Allegato 1 alla Circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 439196 del 16 dicembre 2019
I parametri valutativi della misura “Smart&Start Italia” prevedono una soglia minima; secondo l’ordinanza, l’insufficienza anche in un solo parametro è di per sé idonea a sorreggere il diniego del beneficio.
Massime di principio
- In sede cautelare, la presenza di controdeduzioni amministrative analitiche sulle censure può condurre, nella sommaria delibazione propria della fase, all’esclusione del fumus boni iuris.
- Quando la disciplina di una misura agevolativa prevede più parametri valutativi con soglia minima autonoma, l’insufficienza anche in uno solo di essi può essere sufficiente a sorreggere il diniego del beneficio, senza necessità di rivalutare favorevolmente gli altri parametri.
- Il pregiudizio di natura esclusivamente patrimoniale non presenta, di regola, i caratteri di gravità e irreparabilità richiesti per la tutela cautelare quando il danno sia integralmente ristorabile mediante equivalente economico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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