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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43611/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'istanza dell'indagato, aveva dichiarato l'immediata cessazione di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere per presunta mancata trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 309, comma 5 c.p.p. Il PM ha sostenuto che gli atti erano stati effettivamente trasmessi (in parte cartacei e in parte su due DVD), ma che i DVD risultavano 'vuoti' per problemi tecnici: si tratta quindi di una trasmissione difettosa e non di una mancata trasmissione. Per tale motivo il tribunale avrebbe dovuto, anziché dichiarare l'inefficacia automatica della misura, esercitare il potere di sollecitare una trasmissione integrativa o rinviare la decisione per acquisire gli atti mancanti, entro il termine previsto, e motivare adeguatamente l'accertamento della mancata trasmissione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato l'inefficacia della misura cautelare. La Corte ha affermato che l'art. 309, comma 10 c.p.p. sanziona la "mancata" trasmissione e non la trasmissione "difettosa"; pertanto, ove sia avvenuta una trasmissione ma alcuni file risultino non reperiti o non leggibili, il tribunale doveva, se non poteva decidere senza quegli atti, sollecitare la trasmissione integrativa o rinviare la decisione (provvedimento interlocutorio) per acquisire la documentazione, nel rispetto del termine complessivo previsto per la decisione. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo esame (con indicazione pratica di dover acquisire gli atti o sollecitare la loro integrazione).

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta che il comma 10 sanziona la "mancata" trasmissione degli atti entro il termine di cui al comma 5; la trasmissione "difettosa" o incompleta non è automatica causa di inefficacia della misura e autorizza il tribunale a richiedere integrazioni o a rinviare la decisione entro il termine disposto.

  • Cass. Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018 (Fazzalari)

    Precedente che afferma la distinzione fra trasmissione "mancata" e "difettosa": la perdita di efficacia della misura si verifica solo per la mancata trasmissione, non per trasmissione incompleta o non leggibile; il tribunale può sollecitare integrazione.

  • Cass. Sez. 2, n. 37780 del 05/10/2021

    Conferma il potere del tribunale di rinviare la decisione e sollecitare trasmissione integrativa entro il termine ultimo di dieci giorni dalla prima trasmissione.

  • Cass. Sez. I, n. 28978 del 26/06/2001 (Huseini)

    Sottolinea che il tribunale può richiedere un nuovo invio degli atti qualora non rinvenisse documenti indicati nella missiva di trasmissione e che il tempestivo reinvio rende legittima l'istruttoria.

  • Cass. Sez. U., n. 25 del 05/07/1995 (Parlati) e Sez. U., n. 26268 del 28/03/2013 (Cavalli)

    Giurisprudenza di suprema sezione che qualifica il provvedimento interlocutorio volto ad acquisire atti come atto necessario e strumentale alla decisione, non come attività istruttoria eludibile.

Massime di principio

  • La perdita di efficacia automatica della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10 c.p.p. scatta soltanto in caso di effettiva mancata trasmissione degli atti entro il termine di legge, non per problemi tecnici che rendono alcune copie illeggibili.
  • Se gli atti risultano trasmessi ma non leggibili o non reperiti per difetti tecnici, il tribunale del riesame deve valutare se può decidere senza tali atti; se non può, è tenuto a sollecitare la trasmissione integrativa o a rinviare la decisione (provvedimento interlocutorio) per acquisire la documentazione, nel rispetto del termine complessivo previsto.
  • La valutazione dell'opportunità di decidere in assenza di alcuni atti dipende dalla rilevanza degli stessi: se gli atti mancanti non sono determinanti, il tribunale può decidere comunque; se lo sono, deve acquisirli prima di decidere.
  • La cancelleria e la Procura devono garantire la corretta trasmissione telematica/documentale; tuttavia il giudice ha il dovere funzionale di attivare strumenti per sanare difetti tecnici prima di applicare la sanzione estrema dell'inefficacia.
  • La motivazione del provvedimento che dichiari inefficacia della misura deve documentare adeguatamente i tentativi compiuti per recuperare gli atti o le ragioni per cui non si è ritenuto possibile acquisirli; la mera richiamata nota di cancelleria senza ulteriori verifiche può rendere il provvedimento viziato.

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