Cassazione Penale, Ordinanza n. 21342/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per minaccia pronunciata dal giudice di pace è dunque rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caltagirone che lo aveva condannato per minaccia. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove fossero errate; la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché mirava a una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di primo grado ritenuta puntuale sugli elementi costitutivi del reato. Il secondo motivo censurava la determinazione della pena, lamentandone l'illegittimità o sproporzione; anche questo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo generico, senza indicare quali elementi rendessero la pena incongrua, e perché il trattamento sanzionatorio risultava sorretto da motivazione implicita desumibile dalla gravità dei fatti. Il terzo motivo riguardava il diniego delle attenuanti generiche, ma è stato ritenuto inammissibile per genericità, poiché il ricorrente non aveva indicato specifici elementi positivi idonei a giustificarne la concessione.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
La sentenza di merito aveva ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato di minaccia; la Cassazione non entra nel merito della sussistenza del reato, limitandosi a rilevare che la motivazione di primo grado era puntuale e non poteva essere sostituita da una nuova valutazione delle prove in sede di legittimità.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche non possono essere concesse sulla base di deduzioni generiche: il ricorrente deve indicare specifici elementi positivamente valutabili che ne giustifichino il riconoscimento.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio o una nuova lettura del fatto quando la sentenza impugnata abbia motivato in modo puntuale sulla responsabilità.
- Le censure sulla pena sono inammissibili se formulate in modo generico e prive dell'indicazione di specifici elementi che rendano il trattamento sanzionatorio sproporzionato o illegittimo.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere censurato utilmente solo se il ricorrente indica concreti elementi positivi trascurati dal giudice di merito; deduzioni meramente assertive non sono sufficienti.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio può essere anche implicita, purché desumibile dagli indicatori di gravità dei fatti posti a base della decisione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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