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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2662

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2662 della Commissione, del 29 novembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/447 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) per tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Chr. Hansen A/S)

Normativa europea32023R2662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le condizioni di autorizzazione di un additivo per mangimi composto da Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) per i tacchini da ingrasso. La modifica riguarda la compatibilità dell’additivo con l’acido formico e con alcuni coccidiostatici, sulla base del parere EFSA del 15 maggio 2019. Viene inoltre fissata una condizione specifica per il lasalocid sodico: l’uso simultaneo è ammesso solo entro il tenore massimo di 90 mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con umidità al 12%.

Modifica dei termini dell’autorizzazione dell’additivo per mangimi a base di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) per i tacchini da ingrasso, con precisazione delle condizioni di compatibilità con alcuni coccidiostatici e con l’acido formico.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, all’uso del preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) nei mangimi composti destinati ai tacchini da ingrasso. L’intervento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/447 limitatamente alla specie/categoria "tacchini da ingrasso" e alle condizioni di impiego in presenza di acido formico o di specifici coccidiostatici autorizzati per la stessa specie e categoria di animali. È applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’autorizzazione di un additivo per mangimi per tacchini da ingrasso

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2662 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/447 in relazione all’autorizzazione del preparato costituito da Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749). L’intervento riguarda esclusivamente i tacchini da ingrasso e ha lo scopo di precisare le condizioni di utilizzo dell’additivo in combinazione con l’acido formico e con alcuni coccidiostatici.

Contesto normativo e motivazione

La misura si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, che disciplina autorizzazione, modifica e gestione degli additivi per mangimi. La Commissione richiama la domanda di modifica presentata il 19 aprile 2018 e il parere EFSA del 15 maggio 2019, da cui emerge che la modifica richiesta non incide sulle conclusioni di sicurezza già formulate per l’additivo.

Valutazione dell’EFSA e compatibilità dell’uso

Secondo l’EFSA, le conclusioni già raggiunte per i polli da ingrasso in materia di compatibilità con alcuni coccidiostatici e con l’acido formico possono essere estese ai tacchini da ingrasso, a condizione che le concentrazioni massime autorizzate siano equivalenti o inferiori a quelle previste per i polli da ingrasso. In particolare, l’Autorità ritiene compatibile l’impiego con:

  • semduramicina;
  • maduramicina ammonio;
  • diclazuril;
  • monensin sodico;
  • lasalocid sodico.

L’EFSA ha inoltre escluso, sulla base dei dati disponibili, la possibilità di trarre conclusioni sulla compatibilità con il cloridrato di robenidina e, in assenza di dati, anche con l’alofuginone; tali sostanze non vengono tuttavia recepite come compatibili nel testo normativo modificativo.

Condizione specifica per il lasalocid sodico

Il regolamento introduce una precisazione puntuale per il lasalocid sodico: l’uso simultaneo con l’additivo è ammesso soltanto se il tenore massimo è pari a 90 mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. La previsione si coordina con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1172, richiamato nei considerando.

Modifica del regolamento (UE) 2017/447

La modifica è tecnica e puntuale: nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/447, colonna "Altre disposizioni", viene inserita la nuova disposizione n. 6. Tale disposizione stabilisce che l’additivo può essere utilizzato per i tacchini da ingrasso in mangimi composti contenenti acido formico o i coccidiostatici elencati, purché questi siano autorizzati per la medesima specie e categoria di animali e, per il lasalocid sodico, nel rispetto del limite massimo indicato.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto direttamente applicabile, è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità della modifica

La Commissione interviene ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 13, paragrafo 3, per modificare i termini di un’autorizzazione già concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/447. La modifica è motivata dalla domanda presentata il 19 aprile 2018 e dal successivo parere EFSA del 15 maggio 2019.

Esito della valutazione scientifica

L’EFSA ha concluso che la modifica delle condizioni di autorizzazione non altera le precedenti conclusioni sulla sicurezza dell’additivo. Ha inoltre ritenuto applicabili ai tacchini da ingrasso alcune conclusioni già formulate per i polli da ingrasso, a condizione che le concentrazioni massime dei coccidiostatici semduramicina, maduramicina ammonio, lasalocid sodico e dell’acido formico, ove autorizzati, non superino quelle previste per i polli da ingrasso.

Compatibilità con coccidiostatici e acido formico

L’additivo può essere usato per i tacchini da ingrasso in mangimi composti contenenti acido formico o i coccidiostatici semduramicina, maduramicina ammonio, diclazuril, monensin sodico e lasalocid sodico, se tali sostanze sono autorizzate come additivi per mangimi destinati alla stessa specie e categoria di animali.

Limite specifico per il lasalocid sodico

Per il lasalocid sodico, l’uso simultaneo con l’additivo è consentito solo se il tenore massimo è pari a 90 mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%, in coerenza con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1172.

Modifica formale dell’allegato del regolamento (UE) 2017/447

Nella colonna "Altre disposizioni" dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/447 è inserita la nuova disposizione n. 6, che codifica le condizioni di impiego dell’additivo per i tacchini da ingrasso in presenza di acido formico e dei coccidiostatici indicati.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaremangimiadditivi per mangimisanità animale

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