Regolamento (UE) 2024/490
Regolamento delegato (UE) 2024/490 della Commissione, del 29 novembre 2023, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/1926 che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione in tutto il territorio dell’Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE sui servizi di informazione sulla mobilità multimodale, rendendo obbligatoria l’accessibilità di ulteriori categorie di dati statici, storici, osservati e dinamici. Introduce una disciplina più dettagliata su punti di accesso nazionali, formati e standard tecnici, qualità dei dati, metadati, valutazione di conformità e calendario di messa a disposizione dei dati. L’obiettivo è favorire servizi di mobilità più affidabili, interoperabili e transfrontalieri, coerentemente con la strategia UE per la mobilità sostenibile e con il Green Deal europeo. Il testo coordina inoltre la disciplina con la protezione dei dati personali e con altri atti UE sui diritti dei passeggeri.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1926 ampliando l’obbligo di accessibilità dei dati per i servizi di informazione sulla mobilità multimodale in tutta l’Unione, con nuovi set di dati statici, storici, osservati e dinamici.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, ai titolari dei dati e ai fornitori di servizi di informazione sulla mobilità coinvolti nella messa a disposizione, nello scambio e nel riutilizzo di dati sulla mobilità e sul traffico relativi a diversi modi di trasporto nell’Unione. Riguarda in particolare i dati resi accessibili tramite i punti di accesso nazionali, le API e i metadati associati, per servizi destinati agli utenti finali e agli utenti dei dati. Restano escluse dalla condivisione tramite i punti di accesso nazionali i dati personali, che devono essere anonimizzati; il regolamento non pregiudica la normativa UE sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico né la normativa sulla protezione dei dati. Alcune tempistiche di applicazione sono differenziate tra rete TEN-T globale e restante rete di trasporti dell’Unione.
Regolamento delegato (UE) 2024/490 della Commissione
Il regolamento modifica in modo sostanziale il regolamento delegato (UE) 2017/1926 sui servizi di informazione sulla mobilità multimodale, rafforzando l’obbligo di accessibilità dei dati per l’intera Unione europea. La finalità dichiarata è migliorare l’accuratezza, la disponibilità e l’interoperabilità delle informazioni di viaggio, in coerenza con la strategia UE per la mobilità sostenibile e intelligente, il Green Deal europeo e la strategia europea per i dati.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che la diffusione degli ITS è considerata leva essenziale per una mobilità multimodale connessa e automatizzata. Il legislatore delegato evidenzia che l’accessibilità obbligatoria di ulteriori set di dati, anche dinamici, è necessaria per rendere i servizi di informazione più completi, affidabili e utili per i passeggeri, nonché per favorire la riduzione di traffico ed emissioni.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda i dati relativi alla mobilità e al traffico per diversi modi di trasporto, da rendere accessibili tramite i punti di accesso nazionali istituiti dagli Stati membri. Si applica ai titolari dei dati e ai fornitori di servizi di informazione sulla mobilità che operano nel territorio dell’Unione e coinvolge anche gli utenti dei dati che riutilizzano tali informazioni per creare servizi multimodali. Sono inclusi i dati statici, storici, osservati e dinamici, con esclusione dei dati personali da trasmettere attraverso i punti di accesso nazionali.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 sostituito precisa le nozioni di dati statici, storici, osservati e dinamici, di informazioni sulla mobilità multimodale e di servizio di informazione sulla mobilità. Vengono inoltre definiti i ruoli di titolare dei dati, utente dei dati, fornitore di servizi di trasporto a richiesta, nodo di accesso, punto di trasferimento, metadati e collegamento di servizi. Queste definizioni sono centrali per delimitare gli obblighi tecnici e organizzativi previsti dal regolamento.
Punti di accesso nazionali e metadati
Ogni Stato membro deve istituire un punto di accesso nazionale che costituisce il punto unico per i dati della mobilità e del traffico relativi ai diversi modi di trasporto. I punti di accesso nazionali devono anche fornire servizi di ricerca agli utenti dei dati. Gli Stati membri, in cooperazione con i portatori di interessi ITS, devono concordare le prescrizioni in materia di metadati, che i titolari dei dati sono tenuti a predisporre. Il regolamento consente anche la trasmissione dei dati per delega, inclusa l’esternalizzazione a banche dati o aggregatori terzi, ma senza esonerare il titolare originario dagli obblighi regolamentari.
Accessibilità dei dati statici, storici e osservati
L’articolo 4 disciplina i dati statici, storici e osservati elencati nell’allegato. I titolari dei dati devono renderli accessibili tramite il punto di accesso nazionale usando standard e formati tecnici precisi: per il trasporto stradale il formato del regolamento delegato (UE) 2015/962; per altri modi, NeTEx, le specifiche del regolamento (UE) n. 454/2011, i documenti tecnici IATA, Transmodel, oppure formati digitali equivalenti dimostrabilmente interoperabili; per la rete territoriale valgono le prescrizioni della direttiva 2007/2/CE. Per NeTEx e DATEX II sono previsti profili minimi UE o nazionali.
Il calendario di applicazione è scaglionato in relazione alla rete TEN-T globale e alle altre parti della rete di trasporti dell’Unione:
- entro il 1° dicembre 2019 per una prima categoria di dati della rete globale TEN-T;
- entro il 1° dicembre 2020 per una seconda categoria;
- entro il 1° dicembre 2021 per una terza categoria;
- entro il 1° dicembre 2023 per ulteriori dati relativi alle altre parti della rete e al trasporto a richiesta;
- entro il 1° dicembre 2024 per una specifica estensione dei medesimi dati su tutta la rete;
- entro il 1° dicembre 2025 per i dati di livello 1.4 dell’allegato, relativi ai ritardi storici e a parte dei dati osservati, inclusi i dati sulle tariffe dei parcheggi.
Accessibilità dei dati dinamici
L’articolo 5 disciplina i dati dinamici, imponendo ai titolari dei dati di renderli accessibili tramite il punto di accesso nazionale. Per il trasporto stradale valgono i formati degli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2015/962; per gli altri modi di trasporto si applicano SIRI CEN/TS 15531 e versioni successive oppure le specifiche del regolamento (UE) n. 454/2011, con possibilità di usare formati equivalenti dimostrando compatibilità e interoperabilità.
Sono previsti profili minimi UE o nazionali per SIRI e DATEX II. La messa a disposizione dei dati dinamici segue una tabella temporale che prevede:
- 1° dicembre 2025 per una categoria di dati dinamici relativi alla rete globale TEN-T;
- 1° dicembre 2026 per una ulteriore categoria;
- 1° dicembre 2028 per le medesime categorie riferite alle altre parti della rete di trasporti dell’Unione.
Gli Stati membri possono inoltre decidere di far confluire nel sistema alcuni dati dinamici ulteriori relativi a diversi modi di trasporto nel proprio territorio. Le API che consentono l’accesso ai dati devono essere pubblicamente accessibili agli utenti dei dati, eventualmente previa registrazione.
Aggiornamento, affidabilità e correzione dei dati
L’articolo 6 impone che i servizi di informazione sulla mobilità si basino sui dati più recenti disponibili. Quando intervengono modifiche, i titolari dei dati devono aggiornare tempestivamente i dati e renderli accessibili entro un termine che ne consenta un uso affidabile ed efficace; se la modifica è nota in anticipo, l’aggiornamento deve essere comunicato in anticipo agli utenti dei dati. I titolari devono inoltre correggere tempestivamente le inesattezze, sia quelle rilevate direttamente sia quelle segnalate dagli utenti finali o dagli utenti dei dati.
Riutilizzo, neutralità e licenze
L’articolo 8 rafforza il principio di accesso non discriminatorio ai dati e ai metadati, compresi quelli relativi alla qualità. Gli Stati membri devono concordare, con i portatori di interessi ITS, requisiti minimi di qualità dei dati. I criteri di classificazione delle opzioni di viaggio devono essere trasparenti, neutrali e non basati sull’identità dell’utente o su fattori commerciali discriminatori; la prima presentazione dell’itinerario non deve essere fuorviante.
Su richiesta del titolare, deve essere indicata la fonte dei dati e, ove applicabile, l’intervallo di aggiornamento. I termini e le condizioni per l’uso dei dati possono essere stabiliti tramite licenza, ma senza limitare indebitamente il riutilizzo o la concorrenza. Le eventuali compensazioni finanziarie devono essere ragionevoli e proporzionate ai costi legittimi sostenuti per la fornitura e la diffusione dei dati.
Valutazione di conformità e reporting
L’articolo 9 attribuisce agli Stati membri il compito di valutare la conformità dei titolari dei dati e dei fornitori di servizi di informazione sulla mobilità agli articoli da 3 a 8. A tal fine le autorità competenti possono richiedere:
- descrizione dei dati accessibili tramite il punto di accesso nazionale e delle relative condizioni di riutilizzo;
- descrizione dei servizi di informazione disponibili e dei collegamenti con altri servizi;
- dichiarazione di conformità supportata da elementi concreti;
- contratti di licenza o altri accordi contrattuali.
Gli Stati membri devono inoltre eseguire controlli casuali sulla correttezza delle dichiarazioni di conformità. L’articolo 10 richiede che nelle relazioni alla Commissione siano indicati i progressi nell’accessibilità e nello scambio dei dati, l’ambito geografico e la qualità dei dati disponibili, il collegamento dei servizi, gli esiti della valutazione di conformità e, se del caso, le modifiche apportate al punto di accesso nazionale.
Allegato: categorie di dati
L’allegato, integralmente sostituito, elenca in modo dettagliato le categorie di dati statici, storici, osservati e dinamici da rendere accessibili. Il testo distingue tre grandi famiglie di trasporto: trasporto di linea, trasporto a richiesta e trasporto privato.
Tra i dati statici, storici e osservati compaiono, tra gli altri:
- dati su località, nodi di accesso, reti, orari, coincidenze e interscambi;
- accessibilità di infrastrutture e servizi, inclusi ascensori, scale mobili, assistenza e accessibilità per persone con disabilità o mobilità ridotta;
- informazioni tariffarie e commerciali, biglietti, tariffe, condizioni di prenotazione e rimborsi;
- dati storici su ritardi;
- dati osservati su ritardi e cancellazioni, con richiamo alle regole UE sui diritti dei passeggeri in ambito aereo, ferroviario, marittimo e autobus;
- informazioni sui parcheggi e sulle tariffe di parcheggio.
Tra i dati dinamici figurano:
- interruzioni, deviazioni, tempi stimati di partenza e arrivo, ritardi e cancellazioni in tempo reale;
- situazioni dinamiche nei nodi di accesso;
- informazioni in tempo reale su disponibilità e posizione di car sharing, bike sharing, scooter sharing e altri servizi di mobilità condivisa;
- disponibilità dei parcheggi;
- informazioni sull’occupazione del veicolo.
Profili di protezione dati
Il regolamento ribadisce che non devono essere condivisi dati personali tramite i punti di accesso nazionali. I titolari dei dati devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate per anonimizzare gli eventuali dati personali prima della loro messa a disposizione. Il trattamento resta soggetto al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE, come richiamati nei considerando.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità del regolamento
L’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2017/1926 viene sostituito per precisare che il regolamento stabilisce i requisiti affinché i servizi di informazione sulla mobilità multimodale siano accurati e disponibili agli utenti finali attraverso le frontiere nazionali in tutta l’Unione europea.
Nuove definizioni chiave
L’articolo 2 introduce o aggiorna le definizioni di informazioni sulla mobilità multimodale, servizi di informazione sulla mobilità, dati statici, storici, osservati e dinamici, utente dei dati, titolare dei dati, metadati, risultato di ricerca, punto di trasferimento, punto di accesso, accessibilità e tempestività dei dati, collegamento di servizi e nodo di accesso. Le definizioni chiariscono anche il ruolo di autorità dei trasporti, operatori, fornitori di servizi di trasporto a richiesta e utenti finali.
Punti di accesso nazionali e metadati
Ogni Stato membro deve istituire un punto di accesso nazionale che funge da punto unico per i dati statici, storici, osservati e dinamici sulla mobilità e sul traffico, compresi gli aggiornamenti. I punti di accesso devono offrire servizi di ricerca; gli Stati membri, in cooperazione con i portatori di interessi ITS, devono concordare le prescrizioni sui metadati, mentre i titolari dei dati devono predisporre i metadati in conformità a tali prescrizioni. È inoltre ammessa la fornitura tramite delega, anche tramite banche dati o aggregatori terzi, senza esonero dagli obblighi del regolamento.
Accessibilità dei dati statici, storici e osservati
I titolari dei dati devono fornire, tramite il punto di accesso nazionale, i dati statici, storici e osservati elencati nell’allegato usando standard e formati indicati dall’articolo 4, inclusi, a seconda del modo di trasporto, il formato del regolamento delegato (UE) 2015/962, NeTEx, le specifiche del regolamento (UE) n. 454/2011, i documenti IATA e Transmodel, oltre alle prescrizioni della direttiva 2007/2/CE per la rete territoriale. Per NeTEx e DATEX II sono previsti profili minimi UE o nazionali. Il calendario di messa a disposizione è graduale e culmina, per varie categorie, tra il 1° dicembre 2019 e il 1° dicembre 2025.
Accessibilità dei dati dinamici
L’articolo 5 impone ai titolari dei dati di rendere accessibili, tramite il punto di accesso nazionale, i dati dinamici elencati nell’allegato, usando per il trasporto stradale i formati del regolamento delegato (UE) 2015/962 e, per gli altri modi, SIRI o le specifiche del regolamento (UE) n. 454/2011. Sono previsti profili minimi UE o nazionali per SIRI e DATEX II. I termini di messa a disposizione vanno dal 1° dicembre 2025 al 1° dicembre 2028, con una facoltà per gli Stati membri di estendere l’accesso ad ulteriori dati dinamici relativi a diversi modi di trasporto.
Aggiornamento e correzione dei dati
I servizi di informazione sulla mobilità devono basarsi sui dati più recenti disponibili. Quando i dati cambiano, i titolari devono aggiornarli e renderli accessibili entro un termine che ne consenta un uso affidabile ed efficace; se i cambiamenti sono noti in anticipo, l’aggiornamento deve essere fornito anticipatamente agli utenti dei dati. Devono inoltre essere corrette tempestivamente le inesattezze rilevate dal titolare o segnalate da utenti finali e utenti dei dati.
Scambio di risultati di ricerca tra fornitori
Su richiesta, i fornitori di servizi di informazione sulla mobilità devono fornire ad altri fornitori risultati di ricerca basati su informazioni statiche, storiche, osservate e dinamiche sulla mobilità e sul traffico.
Qualità, non discriminazione e licenze
I dati e i metadati, incluse le informazioni sulla qualità, devono essere accessibili per scambio e riutilizzo all’interno dell’Unione su base non discriminatoria. Gli Stati membri, con i portatori di interessi ITS, devono concordare requisiti minimi di qualità dei dati; i criteri di classificazione delle opzioni di viaggio devono essere trasparenti e non basati sull’identità dell’utente o su considerazioni commerciali discriminatorie, e la prima presentazione dell’itinerario non deve essere fuorviante. La fonte dei dati e l’intervallo di aggiornamento devono essere indicati su richiesta del titolare; eventuali contratti di licenza non devono limitare indebitamente il riutilizzo o la concorrenza e le compensazioni finanziarie devono essere ragionevoli e proporzionate.
Valutazione di conformità e controlli
Gli Stati membri devono verificare la conformità dei titolari dei dati e dei fornitori di servizi di informazione sulla mobilità agli articoli da 3 a 8. Le autorità competenti possono richiedere descrizioni dei dati accessibili, dei servizi disponibili, dichiarazioni di conformità e contratti di licenza; gli Stati membri devono svolgere controlli casuali sulla correttezza delle dichiarazioni.
Obblighi di relazione verso la Commissione
Nelle relazioni previste dall’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2010/40/UE, gli Stati membri devono informare la Commissione sui progressi nell’accessibilità e nello scambio dei dati, sull’ambito geografico e sulla qualità dei dati accessibili, sul collegamento dei servizi di informazione sulla mobilità, sugli esiti delle valutazioni di conformità e, se pertinente, sulle modifiche al punto di accesso nazionale.
Categorie di dati nell’allegato
L’allegato amplia e dettaglia le categorie di dati statici, storici, osservati e dinamici da rendere accessibili, includendo, tra l’altro, itinerari, nodi di accesso, orari, coincidenze, tariffe, servizi a bordo, accessibilità, dati su ritardi e cancellazioni, informazioni sui parcheggi, disponibilità di car sharing, bike sharing e scooter sharing, nonché informazioni sull’occupazione dei veicoli. Per i dati osservati su ritardi e cancellazioni sono richiamate, tra le altre, le norme sui diritti dei passeggeri nei settori aereo, ferroviario, marittimo e autobus.
Protezione dei dati personali
Il regolamento precisa che i dati personali non devono essere trasmessi tramite i punti di accesso nazionali e che i titolari dei dati devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate per anonimizzarli prima della messa a disposizione. Il trattamento deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
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