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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2691

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2691 della Commissione, del 29 novembre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione

Normativa europea32023R2691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative, sulla base delle informazioni raccolte dalla Commissione, dall’Agenzia dell’UE per la sicurezza aerea, dagli Stati membri e da altre fonti internazionali. Le modifiche riguardano in particolare l’inserimento di Fly Baghdad nell’allegato A, la sostituzione del nome Aircompany Armenia con AIR DILIJANS e il mantenimento, senza variazioni, della posizione di altri vettori/stati per i quali la Commissione non ha ritenuto maturi ulteriori aggiornamenti. L’atto sostituisce integralmente gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative, mediante modifica degli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006.

Ambito di applicazione

Si applica ai vettori aerei certificati dagli Stati terzi inclusi negli elenchi del regolamento (CE) n. 474/2006, cioè ai soggetti che operano o intendono operare nel mercato aereo interessato dall’Unione, nonché alle autorità dell’aviazione civile dei relativi Stati di certificazione. Produce effetti nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione; restano ferme le possibilità di impiego di aeromobili noleggiati con equipaggio (wet-lease) da vettore non soggetto a divieto, se rispettate le norme di sicurezza. Non introduce un regime generale per tutti i vettori, ma aggiorna puntualmente gli allegati con inclusioni, esclusioni e conferme di status per specifici Paesi e operatori; per l’allegato B restano soggetti a restrizioni operative solo i vettori e gli aeromobili ivi indicati.

Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2691 della Commissione aggiorna l’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative nell’Unione, modificando il regolamento (CE) n. 474/2006. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005, che disciplina la sicurezza aerea e l’informazione ai passeggeri, ed è adottato sulla base dei criteri comuni allegati a tale regolamento e delle informazioni tecniche acquisite da Commissione, Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, Stati membri, paesi terzi e organizzazioni internazionali.

Contesto e finalità

La Commissione richiama il fatto che l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo viene costantemente riesaminato in funzione dell’evoluzione della sicurezza e della conformità alle norme internazionali. In questo ciclo di aggiornamento, la Commissione ha informato e ascoltato i vettori interessati, ha raccolto dati tecnici su consultazioni in corso con diverse autorità aeronautiche nazionali e ha tenuto conto delle valutazioni sul monitoraggio TCO, sulle ispezioni di rampa SAFA e sulle attività di assistenza tecnica nei paesi terzi.

Base normativa e metodo di valutazione

Il regolamento si fonda in particolare sull’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005. La Commissione utilizza come strumenti istruttori:

  • le informazioni trasmesse dagli Stati membri e dall’Agenzia;
  • le valutazioni tecniche sulle autorizzazioni TCO ai sensi del regolamento (UE) n. 452/2014;
  • i risultati delle ispezioni SAFA ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012;
  • le consultazioni con autorità civili e vettori aerei;
  • i criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005.

La Commissione sottolinea inoltre che le decisioni in materia di elenco devono essere adottate e pubblicate con rapidità, per ragioni di sicurezza e tutela delle informazioni sensibili e dei passeggeri.

Modifiche principali per Paese e vettore

Armenia

Per i vettori aerei certificati in Armenia, la Commissione rileva che Aircompany Armenia ha cambiato denominazione commerciale in AIR DILIJANS. Di conseguenza, AIR DILIJANS viene inserita nell’allegato A e Aircompany Armenia viene eliminata dall’elenco, senza mutamento sostanziale del regime di divieto operazionale per il Paese. La Commissione invita gli Stati membri a mantenere prioritarie le ispezioni di rampa sui vettori armeni.

Egitto

Per i vettori certificati in Egitto, la Commissione non ritiene, allo stato, di modificare l’elenco. Tuttavia segnala crescenti preoccupazioni in materia di sicurezza emerse nel monitoraggio TCO e nelle ispezioni SAFA, incluse significative osservazioni per alcuni operatori e la sospensione dell’autorizzazione TCO di Almasria Universal Airlines. La Commissione ha chiesto documentazione all’autorità egiziana per l’aviazione civile e avvierà ulteriori approfondimenti, con riunione tecnica prevista nel primo trimestre 2024.

Iraq

Per l’Iraq, la Commissione decide di inserire Fly Baghdad nell’allegato A. La misura segue il rigetto definitivo della domanda di autorizzazione TCO da parte dell’Agenzia, confermato dalla commissione di ricorso dell’EASA, e si basa sul rilievo che il vettore non ha dimostrato adeguata capacità di affrontare i problemi di sicurezza individuati, in particolare quelli relativi alla gestione dell’affaticamento e all’efficacia del piano di azioni correttive. La Commissione annuncia inoltre una visita di valutazione in loco dell’Unione in Iraq, focalizzata sull’autorità irachena e su vettori selezionati.

Kazakhstan

Per il Kazakhstan la Commissione non modifica l’elenco, pur riconoscendo i progressi esposti dall’autorità kazaka in materia di riforma organizzativa, aggiornamento normativo e misure correttive. È ritenuta opportuna una visita di valutazione in loco dell’Unione nel primo trimestre 2024 per verificare l’effettiva attuazione dei miglioramenti dichiarati.

Kenya

Per il Kenya la Commissione non modifica l’elenco. La valutazione si inserisce nel seguito di incidenti e inconvenienti del 2022 che hanno coinvolto aeromobili registrati in Kenya in operazioni verso il Sud Sudan. La Commissione ha chiesto chiarimenti alla KCAA su organizzazione, sorveglianza e documentazione relativa ai vettori certificati, e segnala che sono necessari ulteriori documenti e chiarimenti.

Nepal

Per il Nepal la Commissione mantiene l’inserimento dei vettori nell’allegato A. La valutazione in loco dell’Unione presso la CAAN e su un campione di vettori ha evidenziato carenze strutturali nella sorveglianza, nella formazione del personale, nelle licenze, nell’uso di esaminatori designati, nella gestione dell’affaticamento e nei sistemi di controllo della conformità. Anche le presentazioni e i piani di azione correttiva di CAAN, Shree Airlines e Nepal Airlines non hanno dimostrato in modo sufficiente la capacità di rimuovere integralmente le criticità di sicurezza rilevate.

Pakistan

Per il Pakistan la Commissione non modifica l’elenco, ma preannuncia una visita di valutazione in loco dell’Unione dal 27 al 30 novembre 2023 per valutare l’efficacia della sorveglianza della sicurezza della PCAA. Il caso si colloca nel contesto delle consultazioni avviate nel 2020 e delle preoccupazioni sorte dopo sospensioni TCO e segnalazioni su licenze di pilota ottenute fraudolentemente.

Contenuto degli allegati

L’allegato A contiene l’elenco dei vettori soggetti a divieto operativo nell’Unione, inclusi i vettori riferiti a numerosi Stati e, in alcuni casi, tutti i vettori certificati dalla relativa autorità nazionale. Tra i cambiamenti rilevanti figura l’inserimento di Fly Baghdad e il mantenimento di AIR DILIJANS per l’Armenia.

L’allegato B contiene l’elenco dei vettori soggetti a restrizioni operative nell’Unione. Restano indicati due operatori:

  • Iran Air, con restrizioni relative agli aeromobili Fokker F100 e Boeing B747;
  • Air Koryo, con restrizione sull’intera flotta salvo due aeromobili TU-204 specificamente identificati.

Le note agli allegati precisano che i vettori inseriti possono esercitare diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio da un vettore non soggetto a divieto operativo, purché siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi di sicurezza (allegati A e B)

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato A e l’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 con i testi contenuti negli allegati I e II del presente regolamento. Nell’allegato A sono elencati i vettori soggetti a divieto operativo nell’Unione; nell’allegato B i vettori soggetti a restrizioni operative, con indicazione degli aeromobili interessati.

Inserimento di Fly Baghdad nell’allegato A

In base alla valutazione della Commissione e alla procedura di consultazione svolta con l’autorità irachena e con il vettore, Fly Baghdad viene inserita nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006, quale vettore soggetto a divieto operativo nell’Unione.

Armenia: cambio di denominazione del vettore

Per i vettori aerei certificati in Armenia, AIR DILIJANS sostituisce Aircompany Armenia nell’allegato A; Aircompany Armenia viene cancellata. La Commissione invita gli Stati membri a continuare a dare priorità alle ispezioni di rampa dei vettori armeni ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.

Paesi per i quali non si modifica l’elenco

Per Egitto, Kazakhstan, Kenya, Nepal e Pakistan la Commissione conclude che, allo stato, non vi sono motivi per modificare l’elenco dei vettori soggetti a divieto operativo, pur evidenziando l’esigenza di proseguire il monitoraggio e, in diversi casi, di effettuare visite di valutazione in loco o ulteriori azioni se emergessero rischi imminenti. Per l’Egitto, il Kazakhstan, il Kenya, il Nepal e il Pakistan si raccomanda agli Stati membri di continuare le ispezioni di rampa con priorità ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.

Misure e valutazioni tecniche preliminari

Il regolamento si fonda su informazioni trasmesse da Stati membri, Agenzia, paesi terzi, organizzazioni internazionali ed Eurocontrol, nonché su consultazioni con i vettori interessati. Richiama il monitoraggio delle autorizzazioni TCO ai sensi del regolamento (UE) n. 452/2014, le ispezioni SAFA ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 e i criteri comuni dell’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereisicurezza aereamercato internorelazioni esternediritto dell'aviazione civile

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