Sentenza n. 3282/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento del silenzio serbato dall'Amministrazione sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana n. K10/-OMISSIS- presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. F), L. 5 febbraio 1992, n. 91
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha depositato il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2025, con il quale l'istanza di concessione della cittadinanza è stata accolta.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'emanazione del provvedimento di concessione della cittadinanza avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione resistente in applicazione del principio di soccombenza virtuale, poiché il ricorso era stato reso necessario dal precedente silenzio amministrativo. Le spese sono state liquidate in € 250,00, oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale del rito applicato al ricorso avverso il silenzio.
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale fondamento per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- L'adozione, nel corso del giudizio avverso il silenzio, del provvedimento amministrativo richiesto dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere quando il provvedimento abbia carattere pienamente satisfattivo dell'interesse azionato.
- Anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione secondo il principio di soccombenza virtuale, valutando se il comportamento amministrativo precedente abbia reso necessaria la proposizione del ricorso.
- Nella liquidazione delle spese di una controversia seriale e semplice, il giudice può tenere conto del valore e della natura della lite e attribuire alla tariffa forense un valore meramente orientativo.
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