Cassazione Penale, Sentenza n. 4902/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorrente ha rinunciato al ricorso pervenendo l'atto il 13/11/2023; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per effetto della rinuncia ai sensi dell'art. 591, lett. d), c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza emessa il 16 novembre.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena (anche nella forma della detenzione domiciliare) in attesa della decisione sull'istanza di grazia. La pena da espiare è di anni 5 e mesi 8 per reati di incendio e duplice omicidio colposo, inflitta con sentenza della Corte d'appello di Bologna del 22/09/2021, passata in giudicato il 10/11/2022. Con ordinanza del 09/03/2023 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato tale istanza. In Cassazione il ricorrente deduceva inosservanza della legge penale (in relazione agli artt. 147 c.p. e 684 c.p.p.) e omessa motivazione rispetto alla richiesta subordinata di detenzione domiciliare.
Norme richiamate
art. 591, lett. d) codice di procedura penale
La rinuncia al ricorso in Cassazione determina l'inammissibilità del ricorso; da tale inammissibilità segue la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo esonero.
art. 147 codice penale
Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata, ma non è stata valutata nel merito dalla Corte a causa della rinuncia del ricorrente.
art. 684 codice di procedura penale
Norma procedurale invocata dal ricorrente in relazione all'istanza di differimento/detenzione domiciliare; anche questa non è stata esaminata nel merito per effetto della rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p. e impedisce alla Corte di esaminare il merito delle questioni dedotte.
- La rinuncia può avere conseguenze patrimoniali: condanna al pagamento delle spese processuali e versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo eventuale esonero motivato.
- Quando si impugna un provvedimento per ottenere differimento dell'esecuzione in attesa di decisione su grazia, è importante valutare attentamente la prosecuzione del giudizio d'appello e le possibilità concrete di successo prima di rinunciare, perché la rinuncia preclude l'esame delle doglianze sostanziali.
- Se si formula una richiesta subordinata (es. detenzione domiciliare), il provvedimento impugnato deve essere valutato sulla base dell'adeguata motivazione; tuttavia, se la parte rinuncia all'impugnazione, tale valutazione non sarà effettuata in Cassazione.
- In casi di rinuncia è opportuno che il difensore valuti preventivamente le implicazioni economiche (spese e Cassa delle ammende) e, se possibile, chieda esonero motivato se sussistono ragioni che lo giustifichino.
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