Sentenza del 21/01/2015 n. 1008 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della CTR della Lombardia, sostenendo che fosse nulla per motivazione apparente o insufficiente. La CTR aveva infatti confermato la decisione della CTP limitandosi a rinviare genericamente alla motivazione di primo grado, senza esaminare le specifiche censure relative ai prelevamenti bancari ritenuti giustificati e ai costi deducibili. Il contribuente, con ricorso incidentale, denunciava a sua volta la stessa carenza motivazionale, perché la CTR non aveva esaminato le proprie contestazioni contro la decisione della CTP.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto sia il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il primo motivo del ricorso incidentale del contribuente, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi. Ha cassato la sentenza della CTR della Lombardia e rinviato la causa ad altra sezione della medesima CTR, che dovrà riesaminare in modo puntuale tutti i motivi di appello principale e incidentale e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà inoltre considerare la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, che ha escluso per i lavoratori autonomi la presunzione secondo cui i prelevamenti bancari non giustificati si presumono destinati a costi produttivi di compensi.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali si fonda, con le necessarie trascrizioni o riferimenti. La Corte ha ritenuto rispettato tale requisito dal ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancata produzione degli atti e documenti necessari può determinare l'improcedibilità del ricorso. Nel processo tributario, tuttavia, il ricorrente non è tenuto a produrre il proprio fascicolo di parte quando questo è acquisito al fascicolo d'ufficio trasmesso alla Corte di cassazione.
Art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992
L'atto di appello tributario deve contenere motivi specifici. La questione relativa alla genericità dell'appello, se implicitamente decisa sfavorevolmente dal giudice di merito, deve essere riproposta con ricorso incidentale condizionato e non può essere introdotta per la prima volta con il semplice controricorso.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva. Una motivazione meramente apparente, generica o priva dell'esame delle censure delle parti comporta la nullità della sentenza.
Artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Le sentenze tributarie di primo e secondo grado devono illustrare le questioni trattate e le ragioni della decisione. Il giudice d'appello non può limitarsi a un'adesione generica alla sentenza di primo grado senza esaminare i motivi di gravame.
Art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
La motivazione deve consentire di ricostruire il percorso logico e giuridico seguito dal giudice. Il semplice rinvio alla decisione impugnata è insufficiente quando non consente di comprendere perché le censure siano state respinte.
Art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973
La presunzione collegata ai prelevamenti bancari non può essere applicata ai lavoratori autonomi nel senso di presumere automaticamente che i prelievi non giustificati costituiscano costi produttivi di compensi, a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale.
Sentenza Corte costituzionale n. 228 del 6 ottobre 2014
È stata dichiarata costituzionalmente illegittima la presunzione relativa ai prelevamenti bancari nella parte in cui veniva applicata anche ai lavoratori autonomi, equiparandoli alle imprese.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello è nulla quando si limita a confermare la decisione di primo grado con un generico rinvio, senza esaminare concretamente i motivi di appello e senza spiegare perché siano infondati.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice dimostra di avere esaminato le censure dell'appellante e indica chiaramente le ragioni per cui condivide la decisione richiamata.
- Se una parte risulta vittoriosa nel merito ma soccombente, anche implicitamente, su una questione preliminare di ammissibilità dell'appello, deve proporre ricorso incidentale condizionato; non basta riproporre la questione nel controricorso.
- In caso di cassazione per difetto di motivazione, la Corte normalmente rinvia la causa al giudice di merito, che deve riesaminare le questioni senza essere vincolato dalla precedente motivazione nulla.
- Per i lavoratori autonomi, i prelevamenti bancari non giustificati non possono essere automaticamente considerati costi destinati a produrre compensi sulla base della presunzione prevista per le attività d'impresa; l'Amministrazione deve fondare la pretesa su una valutazione compatibile con tale limite costituzionale.
- Quando vengono contestati sia i prelevamenti bancari sia i costi deducibili, il giudice deve esaminare separatamente e logicamente entrambe le questioni, evitando conclusioni contraddittorie o non motivate.
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