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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09210/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il detenuto, sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, aveva chiesto di poter acquistare al sopravvitto aromi per dolci senza la limitazione alle sole giornate di festa. Il magistrato di sorveglianza aveva accolto solo parzialmente l'istanza, mantenendo il vincolo previsto per i detenuti appartenenti ai circuiti ordinari MS e AS. Il tribunale di sorveglianza aveva poi dichiarato inammissibile il reclamo. In cassazione il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., lamentando l'errata applicazione degli artt. 35 e 69 dell'ordinamento penitenziario, nonché degli artt. 3 e 27 Cost. e degli artt. 1, 3 e 6 CEDU, sostenendo che la limitazione incideva su un diritto soggettivo del detenuto e determinava disparità di trattamento tra diversi circuiti penitenziari, oltre a violare la disciplina dell'ordinamento penitenziario.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché aspecifico e rivalutativo. Ha rilevato che le censure si risolvevano in contestazioni di fatto e non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione del tribunale di sorveglianza, la quale escludeva l'esistenza del necessario presupposto del grave pregiudizio all'esercizio di un diritto. La Corte ha inoltre richiamato l'osservazione del giudice di sorveglianza secondo cui la questione era ormai superata dal vigente assetto amministrativo penitenziario. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    Sono stati dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione, ma la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche e meramente rivalutative, quindi non idonee a fondare l'impugnazione.

  • art. 35 l. 26 luglio 1975, n. 354

    Richiamato dal ricorrente quale norma asseritamente violata nella disciplina dei diritti del detenuto.

  • art. 69 l. 26 luglio 1975, n. 354

    Richiamato dal ricorrente quale parametro normativo dell'ordinamento penitenziario dedotto come violato.

  • art. 41-bis l. 26 luglio 1975, n. 354

    Indica il regime differenziato cui era sottoposto il detenuto e rispetto al quale si contestava la disciplina del sopravvitto.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente per denunciare una disparità di trattamento tra diversi circuiti penitenziari.

  • art. 27 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della censura relativa alla lesione della posizione soggettiva del detenuto.

  • art. 1 CEDU

    Invocato dal ricorrente nell'ambito del richiamo convenzionale.

  • art. 3 CEDU

    Invocato dal ricorrente nell'ambito del richiamo convenzionale.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dal ricorrente nell'ambito del richiamo convenzionale.

  • art. 616 c.p.p.

    È stata applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro i provvedimenti del tribunale di sorveglianza è inammissibile quando le doglianze si risolvono in una mera rivalutazione del fatto e non si confrontano specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
  • La censura di violazione di legge o di vizio di motivazione deve essere accompagnata da un effettivo confronto critico con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; in difetto, il ricorso è aspecifico.
  • Nel procedimento di sorveglianza, la tutela del detenuto rispetto a limitazioni o restrizioni dei benefici o delle modalità di esecuzione della pena presuppone la dimostrazione di un concreto e grave pregiudizio all'esercizio di un diritto.
  • Quando il giudice di merito esclude l'esistenza del presupposto del grave pregiudizio e la doglianza non ne incrina specificamente il percorso argomentativo, la decisione resiste al vaglio di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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