Ordinanza n. 70/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento: del provvedimento prot. n. 10511 del 17/7/2014 di rigetto dell’istanza di sanatoria edilizia prot. n. 6119 del 24/4/2014;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria edilizia
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di rigetto dell’istanza di sanatoria edilizia. Il TAR, rilevata la necessità di acquisire elementi aggiornati per assumere una decisione congruente, ha chiesto alla ricorrente di dichiarare e documentare se permanga l’interesse alla decisione, nonché di rappresentare e documentare eventuali fatti o atti sopravvenuti. Tale verifica è stata ritenuta necessaria anche in considerazione della perenzione, divenuta definitiva, del connesso ricorso avente a oggetto la presupposta ordinanza di demolizione. Il Comune è stato inoltre invitato a fornire chiarimenti documentati e aggiornati sulla vicenda, depositando gli atti impugnati e la relativa documentazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell’art. 63 c.p.a.: la ricorrente deve, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e nelle forme del processo amministrativo telematico, dichiarare e documentare la permanenza dell’interesse alla decisione e aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicando eventuali sopravvenienze; il Comune deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati e depositare gli atti impugnati e la documentazione allegata. Il giudice ha precisato che l’omessa indicazione degli elementi richiesti può costituire elemento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. La segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza anche al Comune in proprio.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre gli incombenti istruttori necessari per acquisire elementi utili alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La mancata risposta della parte agli elementi richiesti dal giudice può costituire elemento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
Massime di principio
- Prima di decidere il ricorso, il giudice amministrativo può ordinare alla parte ricorrente di aggiornare e documentare la permanenza dell’interesse alla decisione, soprattutto quando siano intervenuti fatti processuali o sostanziali potenzialmente incidenti sull’utilità della pronuncia.
- La mancata indicazione, da parte del ricorrente, degli elementi richiesti dal giudice sulla permanenza dell’interesse può essere valutata come elemento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- Il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione intimata di depositare gli atti impugnati, la documentazione di corredo e chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, fissando un termine perentorio e imponendo il deposito nelle forme del processo amministrativo telematico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 153/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 154/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 155/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 606/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 1255/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 1256/2026 - Roma, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →