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Sentenza

Sentenza n. 3570/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento di revoca del nulla osta -OMISSIS- adottato dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 28.07.2025, nonché della contestuale determina di rigetto del permesso per attesa occupazione richiesto nell'interesse del lavoratore ricorrente, comunicati con pec in data 29.07.2025, nonché di tutti gli atti illegittimi presupposti e/o presupponenti quelli impugnati, consequenziali o comunque connessi.

Giustizia amministrativa202504286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro e contestuale rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia in forza di un nulla osta al lavoro, deduceva che il datore di lavoro si fosse rifiutato di perfezionare l'assunzione e che, per tale ragione, egli avesse richiesto un permesso per attesa occupazione. Impugnava la revoca del nulla osta e il rigetto della relativa istanza deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 e della circolare del Ministero dell'Interno n. 3836 del 20 agosto 2007; travisamento dei fatti; carenza e contraddittorietà della motivazione; violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza, parità di trattamento e buona amministrazione; ingiustizia manifesta, sviamento, lesione del legittimo affidamento e della trasparenza. Sosteneva, in particolare, che la convocazione presso lo Sportello Unico per il rilascio del modello 209 avesse già riconosciuto i presupposti per il permesso per attesa occupazione e che l'amministrazione avesse recepito acriticamente la dichiarazione del datore di lavoro, senza considerare la propria volontà di procedere all'assunzione. Deduceva inoltre che l'indisponibilità del datore di lavoro, quale che ne fosse la ragione, fosse sufficiente a giustificare il permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure esaminate congiuntamente. La convocazione del lavoratore per il rilascio del modello 209 non equivale al rilascio del permesso per attesa occupazione né all'accettazione definitiva della relativa domanda: essa costituisce un atto della fase istruttoria, prodromico alla formalizzazione della richiesta, cui deve seguire la verifica di tutti i presupposti di legge. Pertanto, la Prefettura non aveva adottato una precedente determinazione favorevole vincolante né aveva anticipato gli effetti del titolo di soggiorno. Nel merito, il provvedimento di revoca è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base della comunicazione del datore di lavoro del 24 marzo 2025 e della dichiarazione resa nella convocazione del 19 febbraio 2025. Tale dichiarazione non è stata considerata un atto meramente unilaterale del datore, poiché era stata resa in una sede ufficiale, predisposta per verificare la comune volontà di perfezionare l'assunzione, e sottoscritta anche dal lavoratore, che non l'aveva contestata né aveva fatto verbalizzare una dichiarazione contraria. Da tali elementi il Collegio ha ricavato che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non fosse imputabile esclusivamente al datore di lavoro, ma fosse riconducibile anche alla volontà del lavoratore di non aderire alla proposta contrattuale. Non ricorrendo quindi un'impossibilità sopravvenuta non imputabile al lavoratore né un rifiuto unilaterale del datore di lavoro, la revoca del nulla osta era legittima e mancavano i presupposti per il rilascio, anche in via eccezionale secondo la circolare ministeriale richiamata, del permesso per attesa occupazione. Le spese sono state compensate. È stato inoltre confermato il rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per incompletezza della documentazione.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Il permesso per attesa occupazione non può essere riconosciuto quando la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno sia riconducibile anche alla volontà del lavoratore di non aderire alla proposta contrattuale; occorre invece una situazione compatibile con l'impossibilità sopravvenuta non imputabile al lavoratore.

  • circolare Ministero dell'Interno n. 3836 del 20.08.2007

    La circolare è stata richiamata quale fonte dei presupposti per la concessione eccezionale del permesso per attesa occupazione, ma il TAR ha ritenuto che tali presupposti non ricorressero nel caso concreto.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di revoca è stato ritenuto sufficientemente motivato mediante il richiamo alla comunicazione del datore di lavoro e alla dichiarazione resa e sottoscritta presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    I principi di imparzialità, ragionevolezza e buon andamento non risultano violati, poiché l'amministrazione ha fondato la decisione su elementi acquisiti in sede ufficiale e non sulla sola dichiarazione unilaterale del datore di lavoro.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme al GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità delle persone fisiche mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La convocazione dello straniero presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per il rilascio del modello 209 è un atto della fase istruttoria e prodromica alla presentazione formalizzata della domanda; non equivale al rilascio del permesso per attesa occupazione, non comporta l'accoglimento sostanziale dell'istanza e non anticipa gli effetti del titolo di soggiorno.
  • La concessione del permesso per attesa occupazione presuppone che la mancata instaurazione o prosecuzione del rapporto di lavoro sia riconducibile a un'impossibilità sopravvenuta non imputabile al lavoratore, ovvero all'indisponibilità del datore di lavoro, e non può fondarsi quando la mancata sottoscrizione del contratto sia riconducibile anche alla volontà dello straniero di non aderire alla proposta lavorativa.
  • Una dichiarazione resa dal datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, nell'ambito di una convocazione ufficiale finalizzata a verificare la volontà delle parti di perfezionare l'assunzione, e sottoscritta anche dal lavoratore senza contestazioni o dichiarazioni contrarie, può costituire elemento istruttorio idoneo a dimostrare la comune o concorrente volontà di non procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
  • La revoca del nulla osta al lavoro è adeguatamente motivata quando richiama comunicazioni e dichiarazioni acquisite in sede ufficiale dalle quali emerga che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non dipende esclusivamente da un rifiuto unilaterale del datore di lavoro, ma anche dalla volontà del lavoratore.
  • Il legittimo affidamento dello straniero non può fondarsi sulla mera convocazione amministrativa per la predisposizione o il rilascio del modello necessario alla formalizzazione della domanda, in assenza di un provvedimento definitivo di concessione del permesso di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoria

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