Cassazione Civile, Ordinanza n. 02682/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di alcuni lavoratori, tutti macchinisti, a ottenere il computo nella retribuzione dovuta durante le ferie di specifiche indennità previste dalla contrattazione collettiva aziendale: indennità di condotta, di riserva e di assenza dalla residenza. In primo grado era stato accolto il loro ricorso, con rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla società e condanna al pagamento delle differenze retributive. La corte d'appello aveva confermato la decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c., sostenendo che l'interpretazione europea della nozione di ferie retribuite non sarebbe automaticamente applicabile al diritto interno; 2) violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2109 c.c. e della disciplina collettiva aziendale, assumendo che la contrattazione escludesse tali voci dal calcolo della retribuzione feriale; 3) ulteriore violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, sostenendo che la retribuzione feriale può essere inferiore a quella ordinaria purché non dissuada dal godimento delle ferie, e chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale alla CGUE; 4) violazione dell'art. 2948 c.c. in relazione all'art. 18 l. 300/1970, contestando che la prescrizione dei crediti retributivi decorresse solo dalla cessazione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, confermando che la nozione di retribuzione feriale deve essere interpretata alla luce del diritto dell'Unione e della giurisprudenza della CGUE, e che il giudice di merito aveva correttamente incluso nella retribuzione ferie le voci strettamente collegate alle mansioni e allo status professionale del macchinista, valutando in concreto la potenzialità dissuasiva della loro esclusione. Ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale, poiché la questione risultava già chiarita dalla giurisprudenza europea e la valutazione del caso concreto spettava al giudice nazionale. Quanto al quarto motivo, la Corte ha confermato che, per i crediti non prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012, la prescrizione dei crediti retributivi nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato decorre dalla cessazione del rapporto. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 7 della direttiva 2003/88/CE
La retribuzione durante le ferie deve mantenere il lavoratore in una situazione economica paragonabile a quella del periodo di lavoro, così da non dissuaderlo dal godimento del riposo annuale; la nozione comprende gli importi pecuniari collegati alle mansioni e allo status professionale.
art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003
È letto in conformità all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e alla giurisprudenza unionale sulla retribuzione feriale.
art. 36 Cost.
Richiamato come parametro della retribuzione dovuta nel periodo feriale, in armonia con la disciplina interna e unionale.
art. 2109 c.c.
Concorre a fondare il diritto alle ferie retribuite, ma va interpretato in modo conforme al diritto dell'Unione.
art. 2948 c.c.
Per i crediti retributivi non prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
art. 2935 c.c.
Il decorso della prescrizione è collegato alla possibilità di far valere il diritto, che nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato viene fatta decorrere dalla cessazione del rapporto.
art. 18 della legge n. 300 del 1970
Nel testo novellato dalla l. 92/2012 non garantisce più, secondo la Corte, quel regime di stabilità che escludeva il decorso della prescrizione durante il rapporto.
art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.
Richiamato per fare riferimento ai precedenti di legittimità già intervenuti su questioni identiche.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametra l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 288, comma 3, TFUE
Impone l'interpretazione conforme del diritto interno rispetto al risultato perseguito dalla direttiva.
Massime di principio
- Nel determinare la retribuzione dovuta durante le ferie annuali, il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in modo conforme alla direttiva 2003/88/CE e alla giurisprudenza della CGUE, che attribuisce rilievo alla nozione europea di retribuzione.
- Sono computabili nella retribuzione feriale le voci economiche che abbiano un nesso intrinseco con l'esecuzione delle mansioni e con lo status professionale del lavoratore; non occorre che ogni voce variabile sia inclusa, ma solo quelle che remunerano stabilmente specifiche modalità della prestazione.
- La verifica sulla idoneità della mancata corresponsione di una determinata indennità a dissuadere il lavoratore dal godimento delle ferie è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, se sorretto da motivazione plausibile.
- Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non è necessario quando la questione interpretativa risulti già chiarita dalla giurisprudenza unionale e il problema riguardi l'applicazione della regola al caso concreto, riservata al giudice nazionale.
- Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per i crediti retributivi non ancora prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
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